Deleghe sindacali: illegittima la previsione statutaria a favore di Cittadini eleggibili ma non eletti

Il Dait ha esaminato la richiesta di un Sindaco che domandava se fosse possibile delegare alcune funzioni ad un cittadino non Consigliere ma comunque eleggibile alla carica di Consigliere, come previsto dall’art. 58 dello Statuto

Con il Parere Dait 3 luglio 2026, n. 20496, pubblicato in data 9 settembre 2026, è stata esaminata la richiesta del Sindaco di un Comune che, pur contando circa 9.400 abitanti, vede la propria popolazione superare le 20.000 presenze nel periodo estivo. Di fronte a questa crescita stagionale, il Sindaco ha domandato se fosse possibile delegare alcune funzioni ad un cittadino non Consigliere ma comunque eleggibile alla carica di Consigliere, come previsto dall’art. 58 dello Statuto comunale.

Il Parere ministeriale chiarisce che tale possibilità non trova riscontro nella normativa statale. L’art. 54, comma 10, del Tuel, stabilisce che la delega nelle frazioni e nei quartieri può essere conferita esclusivamente ai Consiglieri comunali, riservando l’esercizio di tali funzioni a chi già ricopre un ruolo elettivo. A questo si aggiunge l’art. 77 sempre del Tuel, che definisce con precisione quali soggetti debbano essere considerati amministratori, escludendo in modo netto la figura del semplice cittadino, anche se eleggibile alla carica di Consigliere.

Il quadro normativo è ulteriormente rafforzato dall’art. 117 della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli Enti locali. Ne deriva che non è possibile, attraverso lo Statuto comunale, introdurre una figura intermedia, un soggetto non eletto ma eleggibile, investito di funzioni proprie dei Consiglieri comunali. Una simile previsione contrasterebbe con la disciplina statale e con i principi costituzionali che regolano la struttura degli organi locali.

Il Parere richiama anche un ulteriore elemento di criticità, lo Statuto prevede per tale figura una indennità pari a quella degli Assessori. Questo aspetto risulta incompatibile con la normativa vigente, poiché non è ammissibile riconoscere un trattamento economico tipico degli Amministratori a chi non appartiene alle categorie previste dalla legge. L’attribuzione di un’indennità a un soggetto semplicemente eleggibile inciderebbe inoltre sul bilancio dell’Ente, aggravando una previsione già in contrasto con il quadro normativo.

Pertanto, il Dait la delega a un privato cittadino, pur eleggibile, non è consentita, contrastando con il Tuel, con la definizione degli Amministratori, e con i Principi costituzionali che regolano la struttura degli Organi comunali.

La normativa statale non lascia spazio a figure ibride o intermedie, e la disciplina statutaria deve conformarsi ai limiti fissati dalla legge e dalla Costituzione.