Dichiarazione dei redditi pre-compilata: le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie comunicate a decorrere dall’anno 2023

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 11 luglio 2023, ha definito le “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2023”.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 11 luglio 2023, ha definito le “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2023”.

Il Provvedimento stabilisce che, per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. h), del Decreto Mef 1° settembre 2016 come modificato dal Decreto Mef 22 maggio 2023, ai fini della elaborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata, si applicano le medesime disposizioni previste dai Provvedimenti Agenzia delle Entrate 6 maggio 2019, 23 dicembre 2019, 16 ottobre 2020, 30 settembre 2021 e 16 dicembre 2022, con riferimento alle modalità di accesso ai dati aggregati, alla consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente, all’opposizione dell’assistito a rendere disponibili gli stessi dati all’Agenzia delle Entrate, alla registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e alla conservazione dei dati per le finalità di controllo.

Sono confermate anche le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal Provvedimento 16 ottobre 2020.

Le tipologie di spesa sono le seguenti:

a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;

b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;

c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi Medici con marcatura CE;

d) servizi sanitari erogati dalle Farmacie;

e) farmaci per uso veterinario;

f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;

g) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1 del Decreto Mef 1° settembre 2016, come modificato dai Decreti Mef 28 novembre 2022 e 22 maggio 2023;

h) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1 del Decreto Mef 22 marzo 2019;

i) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1 del Decreto Mef 22 novembre 2019;

j) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1 del Decreto Mef 16 luglio 2021;

k) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);

l) altre spese sanitarie.

La disposizione di cui al punto 2.4.2, lett. b), del Provvedimento 6 maggio 2019, riguardante la richiesta verbale al medico o alla struttura sanitaria dell’annotazione sul documento fiscale dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie, si applica con riferimento alle spese sanitarie, relative alle prestazioni erogate da parte dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lett. h), del Decreto Mef 1° settembre 2016, come modificato dai Decreti Mef 28 novembre 2022 e 22 maggio 2023, sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Provvedimento in commento.

Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del Provvedimento in commento ai sensi dell’art. 36, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e si è espresso con il Provvedimento n. 258 del 22 giugno 2023.