In merito agli Avvisi bonari che molti Enti Locali hanno ricevuto nei giorni scorsi, conseguenti ai controlli automatizzati operati dall’Agenzia delle Entrate sulle Dichiarazioni Irap degli anni 2018 e 2019, ai sensi dell’art. 36-bis del Dpr. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del Dpr. n. 633/1972 (vedasi Entilocalinews n. 38 del 3 ottobre 2022, Sezione“Gli Approfondimenti”), la stessa Agenzia è intervenuta (come riportato in questi giorni dalla stampa specializzata) rendendo noto di aver affidato “al Centro operativo di Venezia la correzione in autotutela degli Avvisi arrivati agli Enti pubblici per il mancato riconoscimento di crediti Irap retributivi. In 69 casi, spiegano dall’Agenzia, il problema è stato già risolto in sede di assistenza. Negli altri (291), la soluzione è in arrivo”. Pertanto, in conseguenza di quanto sopra, laddove gli Avvisi dipendano dalla mancata lettura della quota parte di credito Irap indicata nel rigo IR32, campo 14, derivante dal Quadro IS, Sezione XVII, del medesimo modello dichiarativo, riferito ai maggiori crediti conseguenti al reinvio, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di Dichiarazioni Irap “integrative” relative all’ultimo quinquennio, come previsto dall’art. 5 del Dl. n. 193/2018, modificativo dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del Dpr. n. 322/1998 – e dunque è ovviamente necessario verificare attentamente (e tempestivamente) il motivo dell’Avviso, perché potrebbe non trattarsi del caso in esame – gli Enti Locali interessati (o i loro consulenti) non dovranno procedere a presentare richieste di sgravio in autotutela ma attendere la Comunicazione di sgravio prodotta d’ufficio direttamente da parte del Centro operativo di Venezia.



