Tutti gli adempimenti fiscali aventi scadenza successiva al 28 febbraio 2017 e connessi al “termine di presentazione” del Modello di “Dichiarazione annuale Iva” dovranno essere eseguiti facendo riferimento esclusivamente alla data del 28 febbraio 2017.
A precisarlo, con la Risoluzione n. 26/E del 6 marzo 2017, è la Direzione centrale Gestione Tributi dell’Agenzia delle Entrate.
La Risoluzione fa seguito ai dubbi sollevati da alcuni operatori in merito alla corretta esecuzione degli adempimenti fiscali che derivano dal “termine di presentazione” delle Dichiarazioni Iva annuali.
Ricordiamo che, con un Comunicato diramato il 1° marzo 2017, l’Amministrazione finanziaria aveva annunciato che – causa rallentamenti nella rete di trasmissione delle Dichiarazioni registrati nella giornata del 28 febbraio 2017 (termine ultimo per l’invio della Dichiarazione, individuato dall’art. 4 del Dl. n. 193/16) – sarebbero state considerate tempestive le Dichiarazioni inviate entro il 3 marzo 2017.
Con il recente Pronunciamento, l’Agenzia ha precisato che quella in questione non è stata una proroga, bensì “è stato solo consentito di inoltrare la stessa entro il 3 marzo 2017 a quei soggetti che per problemi di rallentamento nel canale di trasmissione non sono riusciti ad inviarla […] entro il 28 febbraio”.
Per questa ragione, tutti gli adempimenti fiscali che hanno scadenza successiva al 28 febbraio e che siano connessi al termine per la presentazione della “Dichiarazione Iva” devono continuare a fare riferimento al termine originariamente fissato dal Dl. n. 193/16 (c.d. “Decreto Fiscale”).
Per quanto riguarda la compensazione c.d. “orizzontale” del credito Iva annuale nel Modello “F24” per importi superiori a Euro 5.000 annui (art. 10, Dl. n. 78/09), è stato infine precisato che la stessa potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese di marzo 2017 anche se la Dichiarazione annuale è stata presentata dopo il 28 febbraio ma entro il 3 marzo 2017.




