Dichiarazione “Iva 2025”: approvato il Modello definitivo e le relative Istruzioni ministeriali

L’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva dei Modelli “Iva/2025” e “Iva Base/2025”, con le relative Istruzioni ministeriali, per la Dichiarazione del periodo d’imposta 2024

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 15 gennaio 2025, ha approvato la versione definitiva del Modello “Iva/2025” e del Modello “Iva Base/2025”, con le relative Istruzioni ministeriali, per la Dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024.

Si ricorda che il Modello “Iva Base/2025” può essere utilizzato in alternativa a quello ordinario.

E’ possibile consultare i Modelli sul sito dell’Amministrazione finanziaria.

Non si rilevano particolari novità di particolare interesse per gli Enti Locali rispetto al Modello dello scorso anno.

Ricordiamo che la Dichiarazione “Iva 2025” deve essere inviata telematicamente a partire dal 1°febbraio ed al massimo entro il 30 aprile 2025.

E’ possibile compilare anche il Quadro “VP”, ma soltanto nel caso in cui si intenda inviare la Dichiarazione “Iva 2025” prima della scadenza della fine del mese di febbraio 2025, prevista per l’invio della Comunicazione trimestrale Iva riferita al IV trimestre 2024.

Evidenziamo di seguito, per i Quadri di maggior interesse, gli aspetti da ricordare.

Quadro “VP

Il Quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di comunicare con la Dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

In tal caso, infatti, la Dichiarazione Iva deve essere presentata entro il mese di febbraio.

Il presente Quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la Dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine.

Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati, occorre compilare:

– il Quadro “VP”, se la Dichiarazione è presentata entro la fine del mese di febbraio (in tal caso, non va compilato il Quadro “VH” in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);

– il Quadro “VH”, se la Dichiarazione è presentata oltre la fine del mese di febbraio.

In linea generale, per le modalità di compilazione del Quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono le Istruzioni ministeriali rinviano a quelle per la compilazione del Modello di Comunicazione liquidazioni periodiche Iva.

Le Istruzioni evidenziano infine che la compilazione di più Moduli a causa della presenza di più Quadri “VP” non modifica il numero di Moduli di cui si compone la Dichiarazione da indicare sul Frontespizio.

Quadro “VE

Nella Sezione 4, il rigo “VE38” (“Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”) espone le operazioni effettuate, oltre che nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, anche nei confronti di tutti i soggetti rientranti nell’obbligo di ricevere fatture in “split payment”, indicati dal comma 1-bis dell’art. 17-ter.

Il rigo “VE33”, riferito alle operazioni attive esenti ex art. 10, del Dpr. n. 633/1972. Gli Enti Locali per i quali ha avuto effetto nell’anno 2024 l’opzione ex art. 36-bis, del Dpr. n. 633/1972, che li dispensa da obblighi di fatturazione e di registrazione delle operazioni attive esenti, non devono compilare tale rigo.

Quadro “VF

In tale Quadro possono essere inserite anche le fatture riferite ad acquisti effettuati nel 2024 ma annotate nei registri 2025, antecedentemente alla data di presentazione della Dichiarazione “Iva/2025”.

Si rimanda al riguardo alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 2018.

Quadro “VJ

Il rigo “VJ18” (“Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”) espone gli acquisti effettuati, oltre che dalle Pubbliche Amministrazioni, anche dai soggetti elencati nel comma 1-bis dell’art. 17-ter (“split payment”), in coerenza con la modifica inserita nel rigo “VE38”.

Quadro “VH

Il Quadro “VH” deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, inviate trimestralmente (Quadro “VP”) e solo qualora la Dichiarazione Iva venga inviata dopo la fine del mese di febbraio 2025. In tal caso ci si dovrà preoccupare anche delle sanzioni da ravvedimento da versare, tramite Modello “F24”, Codice-tributo 8911 (vedasi Risoluzione Agenzia Entrate n. 104/E del 2017).

Inoltre, si ricorda quanto segue.

I righi da “VH1” a “VH16” devono essere compilati indicando i dati (Iva a credito ovvero Iva a debito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite.

Per quanto riguarda la compilazione del rigo “VH15”, le Istruzioni precisano che deve essere indicato il risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammontare dell’acconto eventualmente dovuto.

Il rigo “VH16” non deve essere compilato dai contribuenti di cui all’art. 7 del Dpr. n. 542/1999 (c.d. “trimestrali per opzione”), in quanto l’Iva dovuta (o a credito) per il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale.

Si ricorda che la liquidazione trimestrale Iva può essere scelta dai contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:

·     Euro 500.000, per i lavoratori autonomi e per le imprese (tra cui gli Enti Locali) che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi;

·      Euro 800.000, per le imprese che esercitano altre attività.

In caso di versamento trimestrale l’eventuale debito d’imposta deve essere maggiorato dell’1% a titolo di interesse.

L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del presente quadro corrisponde all’Iva dovuta per ciascun periodo (anche se non effettivamente versata). Tale importo coincide con l’ammontare dell’Iva indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del rigo “VP14” del Modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali per opzione devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei righi “VH4”, “VH8” e “VH12” (non il “VH16” in quanto l’Iva dovuta o a credito per il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale).

Qualora l’importo dovuto non superi il limite di Euro 25,82, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, il versamento non deve essere effettuato. Detto importo deve essere comunque indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione. Conseguentemente, il debito d’imposta deve essere riportato nella liquidazione periodica immediatamente successiva (vedi rigo “VP7” del Modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva). Nel rigo “VH17” occorre riportare l’ammontare dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo “VP13” del Modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. La casella “Metodo” deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto, ovvero: “1” storico, “2” previsionale, “3” analitico – effettivo, “4” soggetti operanti nei Settori delle Telecomunicazioni, Somministrazione di acqua, Energia elettrica, Raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.

Quadro “VL

Nella Sezione 3, ricordiamo il rigo “VL30” (“Ammontare Iva periodica”), composto da 3 campi, e nello specifico:

–  nel campo 2 occorre indicare l’ammontare complessivo dell’Iva periodica dovuta; tale importo corrisponde alla somma degli importi dell’Iva indicati nella colonna 1 del rigo “VP14” del Modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2024 (senza considerare gli importi già indicati nella colonna 1 del rigo “VP14”ma non versati in quanto non superiori a Euro 25,82). A tale ammontare va sommato anche l’importo dell’acconto dovuto indicato nel rigo “VP13” del predetto Modello. In caso di Comunicazioni periodiche omesse o errate, indicare gli importi inseriti nel Quadro “VH” o nel Quadro “VP” (vedi le sopra riportate indicazioni al riguardo);

–  nel campo 3 occorre indicare il totale dei versamenti periodici, compresi l’acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997, relativi al 2024. Si precisa che l’ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella colonna “Importi a debito versati” della “Sezione erario” dei Modelli di pagamento “F24” e “F24EP”, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad Iva), contributi e premi;

–  nel campo 1, il maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3.

Struttura del Modello

Il Modello di Dichiarazione “Iva 2025” ha struttura modulare ed è costituito da:

–     il “Frontespizio”, composto di 2 facciate;

–     un Modulo, composto di più Quadri, che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività svolta.

Gli Enti Locali con contabilità separate (art. 36) devono presentare il “Frontespizio” ed un Modulo per ogni contabilità separata.

I Quadri (“VH”), (“VN”), (“VP”), VT”, “VX” e (“VO”), nonché la Sezione 2 del Quadro “VA”, e le Sezioni 2 e 3 del Quadro “VL”, devono essere compilati una sola volta sul primo Modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività (tra parentesi i Quadri la cui compilazione potrebbe non risultare necessaria per alcuni contribuenti).

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia applicato, anche se in periodi diversi dell’anno, per effetto di specifiche disposizioni, regimi differenti d’imposta (ad esempio: regime normale Iva e regime speciale dell’agricoltura), è necessario compilare più Moduli per indicare distintamente le operazioni relative a ciascun regime (vedi anche le Istruzioni sul Quadro “VF”).

Inoltre, per ogni Modulo compilato occorre barrare le caselle (in calce al Quadro “VL”) relative ai Quadri compilati.

Termini e modalità di presentazione della Dichiarazione

In base all’art. 8, del Dpr. n. 322/1998, la Dichiarazione Iva relativa all’anno 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.

Il Dpr. n. 322/1998 non prevede un termine di consegna della Dichiarazione agli Intermediari che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le Dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 2 e 8 del Dpr. n. 322/1998, le Dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (pari ad Euro 25 per le Dichiarazioni cosiddette “tardive” ma non omesse), mentre quelle presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse sì ma costituiscono comunque titolo per la riscossione dell’Imposta che ne risulti dovuta.

Per la consultazione delle informazioni relative alle sanzioni ed al “ravvedimento” riguardanti gli adempimenti dichiarativi, si rimanda al sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

La Dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa direttamente o tramite un Intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Dpr. n. 322/1998, tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni).

La Dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della Dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Le principali conferme rispetto agli anni precedenti

In primo luogo, merita ricordare le novità conseguenti alle disposizioni normative in vigore fin dal 1° gennaio 2015 su “split payment” e “reverse charge”.

Facciamo riferimento ai righi “VE38” ed ai righi “VJ16” e “VJ18, con le modifiche formali in precedenza già indicate, conseguente all’estensione del perimetro applicativo della “scissione dei pagamenti” dal 1° luglio 2017.

Inoltre, ricordiamo il Quadro “VN”, riservato ai soggetti che hanno presentato nell’anno 2024 Dichiarazioni “integrative a favore” ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del Dpr. n. 322/1998, comma introdotto dall’art. 5 del Dl. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, oltre il termine prescritto per la presentazione della Dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento delle Dichiarazioni integrative. Nel Quadro va esposto l’anno cui si riferisce la Dichiarazione “integrativa a favore” presentata e l’importo del credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante. In pratica, nel presente Modello sono riportabili – se le rispettive Dichiarazioni Iva sono state oggetto di reinvio entro il 31 dicembre 2024 – le annualità 2018-2019-2020-2021-2022, mentre l’annualità 2023 non deve essere riportata trattandosi dell’anno riferito alla Dichiarazione “Iva 2024”, relativa al periodo di imposta antecedente all’anno 2024.

In conseguenza di quanto sopra, nel rigo “VL11” occorre indicare il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle Dichiarazioni “integrative a favore” presentate nel 2024 ai sensi del comma 6-quater, dell’art. 8 del Dpr. n. 322/1998.

Si evidenzia peraltro che il Quadro “VN” è composto anche quest’anno da soltanto 4 righe come in passato, e non invece da 5 righe.

A parere degli scriventi, tale impostazione è formalmente imprecisa perché l’art. 8, comma 6-bis, del Dpr. n. 322/98, stabilisce che le Dichiarazioni Iva possono essere integrate per correggere errori od omissioni, non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del Dpr. n. 633/72.

Tale ultima norma, riferita ai termini per gli accertamenti, stabilisce che “gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’art. 54 e nel secondo comma dell’art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”.

L’art. 1, comma 132, della Legge n. 208/2015, ha statuito che “le disposizioni di cui all’art. 57, commi 1, sopra citato … si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la Dichiarazione …”.

In ragione di quanto sopra, qualora entro il 31 dicembre 2024 un contribuente abbia operato il reinvio di una Dichiarazione Iva 2019 “integrativa a favore” riferita all’anno d’imposta 2018, l’eventuale maggior credito può riportarlo nel Quadro “VN” della Dichiarazione Iva 2025 (e nel rigo “VL11”), Quadro che dunque doveva essere composto non da 4, bensì (a partire dalla Dichiarazione Iva 2024 ed anche per le successive) da 5 righe, dovendo includere potenzialmente anche l’anno 2018 (mancanza che obbliga i contribuenti interessati alla compilazione di 5 righe a dover utilizzare un secondo Quadro “VN”).

Tra le principali conferme, di interesse per gli Enti Locali, rammentiamo la previsione, all’interno del “Frontespizio”, dell’apposito Quadro relativo alla sottoscrizione dell’Organo di controllo nel caso in cui si intendano compensare, in modo “orizzontale”, crediti Iva maturati per un ammontare superiore a Euro 5.000 annui, in considerazione dei nuovi vincoli imposti a decorrere dal 1° gennaio 2010 dall’art. 10 del Dl. n. 78/2009 e tenuto conto della nuova soglia prevista dall’art. 3 del Dl. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017.

Per quanto concerne la sottoscrizione dell’Organo di revisione, ricordiamo che, qualora un contribuente decida, prima della presentazione della Dichiarazione “Iva 2025”, di compensare in modo “orizzontale” la parte di credito Iva maturata nel 2023 (potendo così superare il limite di Euro 5.000), dovrà riportare tali compensazioni nel rigo “VL9”, anche se avvenute nel corso dell’anno 2025 (avendo indicato, nei Modelli “F24”, a fianco del codice-tributo 6099, l’anno 2023). Se invece il contribuente decide, prima della presentazione della Dichiarazione “Iva 2025”, di procedere a compensazioni “orizzontali” del credito Iva maturato nel 2024 mantenendosi sotto il suddetto limite, dette compensazioni verranno evidenziate nella Dichiarazione “Iva 2025” (avendo indicato, nei Modelli “F24”, a fianco del codice-tributo “6099”, l’anno 2024). Lo stesso concetto vale per le eventuali compensazioni “orizzontali” che saranno effettuate dopo l’invio della Dichiarazione “Iva 2025” (potendo così superare il limite annuo di Euro 5.000 se “vistate” oppure sottoscritte dall’Organo di controllo), qualora riferite al credito maturato nel 2024.

Atteso quanto sopra, nel caso in cui il contribuente decida di procedere a compensazioni “orizzontali” del credito Iva maturato nel 2024 oltre l’ammontare di Euro 5.000 annui, dovrà necessariamente inviare la Dichiarazione “Iva 2025” (per superare il vincolo dei Euro 5.000 annui) facendola sottoscrivere, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile, in alternativa a far apporre il “visto di conformità” da un professionista abilitato. Per espressa previsione dell’art. 10, comma 7, del citato Dl. n. 78/2009, la sottoscrizione da parte dell’Organo di revisione comporta “l’attestazione dell’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, comma 2, del Decreto n. 164/1999”, ovvero dei medesimi controlli che effettuano i soggetti che appongono il “visto di conformità” (si rimanda anche ai chiarimenti forniti dalla Risoluzione Entrate n. 90/2010).

Relativamente ai controlli previsti dall’art. 2, comma 2, del citato Decreto n. 164/1999, ricordiamo che, in via generale, tale controllo presuppone, ai fini dell’Iva:

–    la correttezza formale delle Dichiarazioni presentate dai contribuenti;

–    la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie.

Con riferimento agli Enti Locali, i controlli implicano pertanto la verifica:

–    della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva;

–    della corrispondenza dei dati esposti nella Dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;

–    della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.

Nel Quadro “VL”, nel rigo “VL8” deve essere indicato il predetto credito e, nel rigo “VL9”, il relativo utilizzo in compensazione nel Modello “F24”. Nel rigo “VL25” (“eccedenza credito anno precedente”) deve essere riportata l’eventuale differenza positiva tra gli importi dei righi “VL8” e “VL9” della Sezione 2.

Si ricorda poi il Quadro “VT”, da compilare anche a cura degli Enti Locali, o nell’unico Modulo n. 01 (codice attività 84.11.10), ovvero nel Modulo principale n. 01 (Codice attività 84.11.10), nel caso di contabilità separate ex art. 36 del Dpr. n. 633/1972, riepilogando i dati relativi agli altri Moduli. Relativamente alla ripartizione delle operazioni imponibili tra consumatori finali e soggetti Iva, le Istruzioni suggeriscono di far riferimento alle modalità di certificazione dei corrispettivi di cui agli artt. 21 e 22 del Dpr. n. 633/1972 (fatture, scontrini, ricevute, ecc.) o, comunque, ad ulteriori criteri che consentano di qualificare l’operazione ai predetti fini. Più nel dettaglio, nel caso degli Enti Locali, riteniamo che tra le operazioni imponibili effettuate nei confronti dei consumatori finali debbano essere ricomprese, ad esempio, le rette del Servizio “Refezione scolastica”, o le rette per il “Trasporto scolastico”, non considerando invece le rette “Asilo nido”, in quanto esenti Iva ex art. 10, comma 1, n. 21), Dpr. n. 633/1972. E’ chiaro che, in caso di contabilità separate ex art. 36, Dpr. n. 633/1972, se le operazioni imponibili riferite ad un certo Servizio sono effettuate per la totalità nei confronti, rispettivamente, o di consumatori finali o di soggetti Iva, il dato da inserire nel Quadro “VT” (caselle 1 e 3, ovvero caselle 1 e 5) corrisponde sostanzialmente a quello risultante dal rigo “VE26”, colonna 1, del medesimo Modulo Iva.

Precisiamo poi che gli Enti Locali sono chiamati ad indicare, nell’Intercalare principale di più Intercalari riferiti a varie attività (o nell’unico intercalare), il Codice attività 84.11.10 (riferito all’attività generica delle Pubbliche Amministrazioni), e che maggiore attenzione deve essere posta nel caso di tenuta di contabilità separate ex art. 36 del Dpr. n. 633/1972 e conseguente presentazione di più intercalari Iva, ciascuno con uno specifico codice attività. In tal caso, soltanto nell’intercalare principale (codice attività 84.11.10) occorrerà compilare i Quadri (“VH”), “VL” Sezione 2 e 3, (“VN”), (“VP”), “VT”, “VX” e (“VO”).

Infine, si precisa che, al fine di non condizionare il contribuente nella scelta dell’utilizzo del credito sin dal momento della presentazione della Dichiarazione, continua ad essere presente nel Quadro “VX” un unico campo, in cui indicare la parte di credito che si intende utilizzare in detrazione o compensazione.

Altre indicazioni (obbligo e termini di presentazione, scadenze di versamento)

Ricordiamo che la Dichiarazione Iva deve essere presentata da parte degli Enti Locali “in via autonoma” ed esclusivamente per via telematica.

Come già sopra accennato, in base all’art. 8 del Dpr. n. 322/1998, la Dichiarazione “Iva 2025”, relativa all’anno 2024, deve essere presentata al massimo entro il 30 aprile 2025.

Per quanto concerne invece il versamento dell’eventuale saldo Iva a debito riferito all’anno d’imposta 2024, questo scade il 16 marzo 2025, con possibile opzione per la rateizzazione (con rate di pari importo, da versare entro il 16 di ogni mese ed al massimo entro il 16 novembre, incrementando sempre ciascuna rata successiva dello 0,33%, come stabilito dal Dm. 21 maggio 2009), o con possibile differimento del versamento al 30 giugno, ma con una maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Il versamento del saldo annuale deve essere effettuato mediante utilizzo del Modello “F24EP” (Codice-tributo “619E”, oppure Codice-tributo “6099” per chi utilizza invece il Modello “F24” ordinario), da presentare telematicamente direttamente dagli Enti pubblici attraverso i canali Entratel o Fisconline.

Come novità del Modello rispetto all’anno scorso, segnaliamo in questa sede, sebbene non di diretto interesse per gi Enti Locali, l’inserimento nel Quadro “VO” delle opzioni per le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale che hanno scelto il regime speciale (art. 5, comma 15-quinquies, Dl. n. 146/2021) e per le Imprese giovanili in agricoltura che hanno adottato il regime agevolato.