Con il Decreto 1° settembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 214 del 13 settembre 2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha individuato degli ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema “Tessera Sanitaria”, dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ai fini dell’elaborazione della “Dichiarazione dei redditi precompilata”.
Ai soggetti individuati in prima istanza dal Dlgs. n. 175/14, avente ad oggetto “Semplificazione fiscale e Dichiarazione dei redditi precompilata”, vanno ora ad aggiungersi:
- gli esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), del Dlgs. n. 114/98, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5 del Dl. n. 223/2006, ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il “Codice identificativo univoco” previsto dal Dm. Salute 15 luglio 2004;
- gli iscritti agli Albi professionali degli Psicologi, di cui alla Legge n. 56/89;
- gli iscritti agli Albi professionali degli Infermieri, di cui al Dm. n. 739/94;
- gli iscritti agli Albi professionali delle Ostetriche/i, di cui al Dm. n. 740/94;
- gli iscritti agli Albi professionali dei Tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al Dm. 14 settembre 1994, n. 746;
- gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di Ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del Dlgs. n. 46/97.
Tali soggetti dovranno trasmettere al citato Sistema i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016.
L’art. 2 specifica che anche gli iscritti agli Albi professionali dei Veterinari dovranno effettuare la medesima comunicazione, sempre riferita alle spese (in questo caso veterinarie) sostenute a partire dall’anno corrente, così da consentire la corretta elaborazione della dichiarazione precompilata.
Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati saranno individuate da un apposito Dm. Mef. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto in commento, il Ministero della Salute renderà disponibili al Sistema “Tessera Sanitaria” gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, lett. a) e f), del presente Decreto e le Federazioni o i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali interessati renderanno disponibili al medesimo Sistema gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, lett. b), c), d) ed e) e all’art. 2 del presente Decreto.




