Dichiarazione precompilata: in G.U. il Decreto sulla trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese scolastiche detraibili

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 207 del 20 agosto 2020 il Decreto Mef 10 agosto 2020, avente ad oggetto la “Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le spese di istruttoria scolastica, ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata”.

Per l’elaborazione della Dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti di cui all’art. 1 della Legge n. 62/2000, costituenti il Sistema nazionale di  Istruzione (compresi le Scuole degli Enti Locali), trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto  per  la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della Legge n. 413/1991 (solitamente il 28 febbraio), una Comunicazione contenente i dati relativi alle spese scolastiche detraibili, versate nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli Istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

I soggetti di cui sopra e gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese di Istruzione  scolastica, sempre entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della Legge n. 413/1991(solitamente il 28 febbraio), trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, con riferimento a ciascun iscritto all’Istituto scolastico, una Comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese in esame, erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.

Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del Dpr. n. 322/1998.

Le Comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in via facoltativa con riferimento agli anni d’imposta 2020 e 2021 e obbligatoriamente a partire dal periodo d’imposta 2022.

Non devono essere trasmessi i dati delle Tasse scolastiche versate con Modello “F24”.

Con riferimento alle Comunicazioni relative agli anni d’imposta 2020 e 2021, non si applicano le sanzioni di cui all’art. 3, comma 5-bis, del Dlgs. n. 175/2014, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Le modalità per la trasmissione telematica delle Comunicazioni in esame sono stabilite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.