Dichiarazioni fiscali: altri chiarimenti sulle modalità di consegna al cliente e sulla conservazione al fine di evitare la stampa cartacea

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 518 del 12 dicembre 2019, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità per gli Intermediari abilitati all’invio delle Dichiarazioni fiscali, di evitare la consegna cartacea ai clienti mettendole a loro disposizione con modalità diverse.

L’Agenzia ha ricordato preliminarmente che l’art. 3, comma 6, secondo periodo, del Dpr. n. 322/1998, prevede che “i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella Dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione nonché, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la Dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il Provvedimento di cui all’art. 1, comma 1 e copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di ricezione della Dichiarazione”.

Il successivo comma 6-bis, dispone a sua volta che “se il contribuente o il sostituto d’imposta conferisce l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto d’imposta, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d’imposta”.

Coerentemente con le norme sopra richiamate, le Istruzioni alla compilazione dei Modelli dichiarativi prevedono la sottoscrizione da parte dell’Intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle Dichiarazioni.

Tale sottoscrizione precede l’invio telematico e, dunque, non è richiesta successivamente alla presentazione della Dichiarazione.

Quanto sopra chiarito si desume anche dalle disposizioni contenute nel comma 9 dello stesso art. 3, secondo cui “i contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la Dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall’art. 43 del Dpr. n. 600/1973, la Dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il Provvedimento di cui all’art. 1, comma 1, nonché i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la Dichiarazione. (…).”.

La Dichiarazione inviata dunque deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall’Intermediario.

Ai sensi del successivo comma 9-bis, inoltre, “i soggetti incaricati della trasmissione delle Dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall’art. 43 del Dpr. n. 600/1973, copia delle Dichiarazioni trasmesse, delle quali l’Amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione previa riproduzione su Modello conforme a quello approvato con il Provvedimento di cui all’art. 1, pag. 5 di 7, comma 1”.

I profili interpretativi delle norme citate sono stati chiariti dalla Risoluzione n. 298/E del 2007, secondo cui “la sottoscrizione della Dichiarazione da parte del contribuente e del sostituto d’imposta è un elemento essenziale del Modello che deve essere conservato da tali soggetti. Analoga previsione non ricorre, invece, per il Modello conservato dal soggetto incaricato della trasmissione, il quale, come sottolineato anche nella Circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, è tenuto a conservare la ‘copia’ della Dichiarazione trasmessa, in luogo dell’originale sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d’imposta”. In tal senso anche le Risoluzioni n. 354/E dell’8 agosto 2008 e n. 194/E del 30 luglio 2009.

Atteso quanto sopra l’Agenzia, confermando la soluzione proposta dal soggetto istante, ha affermato che la Dichiarazione – trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate dall’Intermediario abilitato – può essere messa a disposizione del contribuente su una Piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ovvero certificata, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente medesimo. Peraltro, la messa a disposizione della copia della Dichiarazione su una Piattaforma internet è già stata esplicitamente consentita nella Risposta ad Interpello n. 97 pubblicata il 6 dicembre 2018.

L’Agenzia ha ritenuto inoltre che la scelta fra l’invio per posta elettronica ordinaria ovvero certificata possa essere lasciata alla libera determinazione delle parti.

Una volta ricevuta la Dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la medesima può comunque essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del “Codice dell’Amministrazione digitale” (“Cad”), ma deve essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa. In senso conforme la Circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, che consente, in alternativa alla conservazione delle Dichiarazioni cartacee, di “tenere memoria delle Dichiarazioni presentate su supporti informatici. In tal caso è fatto obbligo al contribuente di riprodurre la Dichiarazione su Modello cartaceo qualora l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta”.

Qualora il contribuente invece intenda conservare la Dichiarazione esclusivamente in formato digitale, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. 2 del Dm .17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del “Cad”, secondo cui i prescritti requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dal contribuente medesimo.