Nella Sentenza n. 633 del 17 febbraio 2016 del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, i Giudici si esprimono sull’affidamento di una fornitura informatica dopo essere stato accertato che questa non ha raggiunto la soglia di idoneità tecnica minima fissata dalla stazione appaltante, con riferimento alle caratteristiche qualitative e di prestazione del prodotto o servizio. I Giudici statuiscono che le difformità essenziali nell’offerta tecnica rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto a quello posto a base di gara, per la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la successiva stipula del contratto d’appalto. Per completezza, tale causa di esclusione non è inoltre in contrasto con il principio di tassatività sancito dall’art. 46, comma 1-bis, del Dlgs. n. 163/06, atteso che tale norma riguarda il mancato rispetto di adempimenti solo documentali o formali o privi comunque di una base normativa espressa, e non già l’accertata mancanza dei necessari requisiti dell’offerta che erano stati richiesti per la partecipazione alla gara.