Corte di Cassazione, Sentenza n. 14697 del 27 maggio 2024
Nella fattispecie in esame, la controversia riguarda il diniego di rimborso dell’Imu per l’anno 2012, seguito all’annullamento delle Delibere comunali che approvavano il “Piano di governo del territorio”. Il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione di diverse leggi e decreti, ritenendo erronea la decisione del Giudice d’appello riguardo l’edificabilità del terreno. Secondo il Giudice, l’annullamento dello strumento urbanistico non escludeva l’edificabilità del terreno; pertanto, la rideterminazione del valore imponibile dell’Imu non giustificava il rimborso dell’eccedenza pagata. Il ricorrente sostiene che non fosse necessario indagare sulla nozione tributaria di area edificabile, né valutare il diritto al rimborso d’imposta, ma applicare i Principi generali sull’indebito oggettivo. Il ricorso è stato rigettato. La Suprema Corte ha chiarito che l’annullamento delle Delibere del “Pgt” non influenzava l’edificabilità del terreno. Secondo precedenti Sentenze, l’edificabilità fiscale si divide in 2 tipi: edificabilità di diritto, definita dal Piano urbanistico, ed edificabilità di fatto, basata su fattori come la vicinanza ai Centri abitati e la presenza di servizi essenziali. I Giudici di legittimità hanno ribadito che l’edificabilità di un’area va determinata dalla sua qualificazione nel “Piano regolatore generale”, indipendentemente da eventuali annullamenti delle Delibere. L’edificabilità di fatto è giuridicamente rilevante anche per altre imposte come l’Ici e non giustifica il rimborso delle imposte versate in eccesso per aree successivamente dichiarate agricole. In conclusione, la regola generale esclude il rimborso dell’Ici per aree divenute non edificabili, a meno che il Comune non preveda specifiche condizioni per tali rimborsi.


