Nella Delibera n. 29 del 3 maggio 2017 della Corte dei conti Basilicata, un Sindaco ha chiesto un parere in materia di limiti di spesa per il personale trasferito da Comunità montana ai sensi della Lr. n. 17/11.Dopo aver richiamato l’art. 28 della Lr. n. 17/11 (con il quale sono state disciplinate, tra l’altro, le modalità atte a garantire l’utilizzo del personale a tempo indeterminato delle soppresse Comunità montane nell’ambito dell’associazionismo comunale ed è stata favorita la copertura dei posti vacanti degli organici di altri Enti Locali con il personale proveniente dalle Comunità montane prevedendo forme di incentivazione finanziaria per un triennio), espone che a far data dal 2013 sono transitati nei ruoli del Comune in questione due unità di categoria professionale “C” a tempo indeterminato, provenienti dai ruoli della Comunità montana.
Pertanto, il Sindaco chiedese rilevano i limiti alle assunzioni e alla spesa del personale degli Enti Locali previsti dalle norme nazionali, ovvero se i citati limiti della Legge statale riguardano solo le risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta dalla Comunità montana per i dipendenti trasferiti e, quindi, con l’invarianza dei saldi di finanza pubblica all’interno del comparto. La Sezione ritiene che debbano in ogni caso ritenersi applicabili le disposizioni generali di cui agli artt. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/06, art. 9, comma 2-bis,del Dl. n. 78/10 convertito in Legge n. 122/10, che sono espressione di principi generali in materia di coordinamento della finanza pubblica.




