Dirigenza pubblica: il blocco disposto dalla “Legge di stabilità” vale anche per il conferimento di incarichi a tempo determinato ex art. 110

Nella Delibera n. 87 del 24 giugno 2016 della Corte dei conti Lazio, le questioni poste riguardano l’impatto dell’art. 1, comma 219, della Legge n. 208/15, sul legittimo esercizio delle facoltà di conferire incarichi dirigenziali con rapporto di lavoro a tempo determinato ex art. 110 del Dlgs. n. 267/00.

La Sezione rileva che il Legislatore ha introdotto un vincolo di indisponibilità per i posti dirigenziali delle Amministrazioni pubbliche, prevedendo che le posizioni dirigenziali vacanti al 15 ottobre 2015 siano rese indisponibili, in attesa dell’adozione dei Decreti attuativi della Legge-delega n. 124/15 in materia di riforma della dirigenza pubblica.

Pertanto, siffatte vacanze vengono congelate, con impossibilità giuridica per gli Enti di riferimento di disporne validamente la copertura mediante l’insaturazione di rapporti di lavoro ad hoc, agli effetti equivalente ad un blocco assunzionale parziale, per qualsiasi tipologia contrattuale e a prescindere dalla natura temporanea o definitiva del rapporto, compresi gli incarichi a tempo determinato ex art. 110 del Tuel.