Diritti di rogito dei Segretari: modalità di calcolo e di liquidazione

Nella Delibera n. 133 dell’8 novembre 2018 della Corte dei conti Emilia Romagna, un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere al proprio Segretario comunale, in Convenzione con altri Enti, i diritti di rogito, nonché le modalità di calcolo e di liquidazione degli stessi. La Sezione, richiamato il principio espresso dalla Sezione Autonomie con la Deliberazione n. 18/18, ha ribadito che “…i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari comunali di Fascia ‘C’ nonché ai Segretari comunali appartenenti alle Fasce professionali ‘A’ e ‘B’, qualora esercitino le loro funzioni presso Enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”. Per quanto attiene alle modalità di calcolo e di liquidazione di tale emolumento la Sezione, conformemente a quanto precisato dalla Sezione Autonomie con la Delibera n. 21/2015, ha ribadito il principio per cui, “in difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del Ccnl. di categoria successivo alla novella normativa, i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai Segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal Comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del Segretario. Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli Enti”. Per quanto attiene alla determinazione del trattamento economico complessivo per l’applicazione del limite retributivo applicabile ai dipendenti pubblici (Dl. n. 201/2011), come precisato dalla Circolare del n. 8/12 del Ministro per la Funzione pubblica, per il trattamento fondamentale e di posizione si dovrà far riferimento al Principio della competenza, mentre per il trattamento economico accessorio (es. indennità di risultato) al momento della concreta corresponsione (Principio di cassa), con acquisizione quindi dei diritti di rogito riferiti esclusivamente a quelli maturati nell’anno, al bilancio degli Enti per essere erogati, nei limiti del quinto del trattamento economico complessivo, al termine dell’esercizio.