Tar Roma, Sentenza n. 9363 dell’11 agosto 2021
Nella fattispecie in esame, i Giudici si esprimono sul rapporto tra accesso difensivo e segreto tecnico-commerciale, evidenziando che, salvo il caso in cui venga in considerazione la tutela della riservatezza o di dati personali delle persone fisiche, i segreti tecnici-commerciali e il diritto d’accesso cd. “difensivo” non sono affatto “valori di eguale dignità”, atteso che il segreto tecnico-commerciale trova tutela in fonti di rango primario, mentre il diritto di accesso cd. “difensivo” trova riconoscimento, oltre che in norme di legge primaria, direttamente nella Carta costituzionale. Pertanto, trova una tutela costituzionalmente “rafforzata”.
In materia di appalti pubblici è lo stesso Legislatore che, nel bilanciare il diritto di accesso con quello alla riservatezza del segreto tecnico-commerciale, prevede, all’art. 53, comma 5, lett. a), del Dlgs. n. 50/2016, l’esclusione e il divieto di ogni forma di divulgazione delle “informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”. Ciò, nel caso generale in cui l’accesso sia richiesto, come è ben possibile ai sensi della disciplina generale dettata in materia, per interessi non “difensivi”.
Viceversa, qualora il richiedente vanti un interesse “difensivo”, il successivo comma 6 del medesimo art. 53 (il quale trova evidentemente il suo fondamento nel diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dall’art. 24 della Costituzione) precisa che, “in relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lett. a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”.




