Diritto di accesso dei Consiglieri comunali

Nella Sentenza n. 1745 del 27 settembre 2017 del Tar Puglia, un Consigliere comunale presenta con Pec un’istanza di accesso agli atti, firmata digitalmente, con cui chiedeva al Segretario generale di ottenere copia della nota e degli allegati ai protocolli in partenza del Comune e diretti alla Corte di conti, nonché della relativa corrispondenza intercorsa. Successivamente, all’istanza in questione non segue una risposta negativa, ma un diniego tacito che viene impugnato dall’Amministratore per violazione dell’art. 43, comma 2, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), secondo il quale i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”. I Giudici pugliesi chiariscono che i Consiglieri comunali vantano un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento delle loro funzioni; ciò anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.

In tal senso, va anche evidenziato che:

  1. a) dalla locuzione “utili”, contenuto nell’art. 43 del Dlgs. n. 267/00, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei Consiglieri comunali, poiché tale aggettivo comporta in realtà l’estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio delle funzioni;
  2. b) il diritto del Consigliere comunale ad ottenere dall’Ente tutte le informazioni utili all’espletamento delle funzioni non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il Consigliere è vincolato al segreto d’ufficio. Peraltro, nel caso in esame, la Corte dei conti non aveva in alcun modo segnalato il carattere riservato degli atti in parola.

Dunque, la prerogativa dell’accesso agli atti da parte dei Consiglieri comunali è incondizionata a tutti gli atti che possano essere di utilità all’espletamento delle loro funzioni.

 

Sentenza n. 1745 – Tar Puglia 2017