Nella Sentenza n. 22361 del 22 ottobre 2014 della Corte di Cassazione, un soggetto con ricorso propone opposizione avverso il verbale di contestazione della Polizia municipale con il quale gli era stata contestata la violazione in materia di diritti sulle pubbliche affissioni ai sensi dell’art. 24 del Dlgs. n. 507/93 per avere effettuato una affissione di manifesti senza la prescritta dichiarazione dell’art. 8 del Dlgs. n. 507/93. L’opponente contesta di essere tenuto a effettuare la dichiarazione dell’art. 8 in quanto per l’affissione del messaggio (di propaganda ideologica e non a contenuto pubblicitario) non era necessaria alcuna dichiarazione e la relativa affissione non era soggetta a tributo. La Suprema Corte osserva il Dlgs. n. 507/93 che disciplina sia la pubblicità che le pubbliche affissioni non aventi contenuto pubblicitario e, come già rilevato dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 9290/06, i messaggi di propaganda ideologica, contenuti in pubbliche affissioni, non esulano dall’ambito applicazione dell’art. 18 del Dlgs. n. 507/93 e del Regolamento comunale attuativo e richiedono quindi la prescritta autorizzazione. L’art.18 prevede espressamente l’istituzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, volto ad assicurare non solo i messaggi diffusi nell’esercizio attività economiche, ma anche a garantire l’affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica. Inoltre i Giudici di legittimità osservano l’art. 19, comma 6 del Dlgs. n. 507/93 che stabilisce che “le disposizioni previste per l’imposta sulla pubblicita’ si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni”. Pertanto, l’obbligo di dichiarazione, previsto dall’art. 8 a carico del soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, grava anche sul soggetto che intenda effettuare una affissione che non contenga un messaggio pubblicitario. La violazione è sanzionata dall’art. 24.