Distributori automatici tabacchi e “gratta e vinci”: non vige l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi

Con la Risoluzione n. 44/E del 5 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e “gratta e vinci”.

Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria ha precisato come questi siano esclusi dall’obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi introdotto dal Dlgs. n. 127/15.

L’eccezione, che riguarda i citati distributori automatici, è giustificata dal fatto che questi erogano beni sui quali l’Imposta è già stata assolta precedentemente o che – come nel caso delle lotterie ad estrazione istantanea (c.d. “Gratta e vinci”), ne sono esenti in base all’art. 10 del “Decreto Iva”.

La Risoluzione prende infine in esame la disciplina da applicare a quelle “vending machine” che erogano, sia beni soggetti a Iva ordinaria, che prodotti esclusi dall’obbligo di memorizzazione elettronica e d’invio telematico dei corrispettivi. In questo caso, i rivenditori dovranno effettuare la trasmissione dei dati relativi ai soli servizi e prodotti non esclusi dall’obbligo (“merce varia”).