Documenti amministrativi elettronici: sono ammissibili in forme diverse da quella scritta?

Il testo del quesito:

Il Regolamento Eidas definisce il documento elettronico come qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva. Ad oggi esiste un formato di file audio o audio/video compatibile con la conservazione a norma? In particolare mi riferisco alla possibilità di conservare gli audio (o audio video) delle sedute consiliari”.

La risposta dei ns. esperti:

Il nuovo Regolamento (Ue) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari (“Eidas”), propone una nuova riflessione in tema di documenti amministrativo elettronico, esplicitando all’art. 3, dedicato alle definizioni, come

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