Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10853 del 23 aprile 2026
La vicenda riguarda una richiesta di restituzione di beni e somme donate durante una relazione, giustificata dal fatto che il matrimonio, inizialmente prospettato, non era stato poi celebrato.
Il Giudice di primo grado aveva respinto la domanda di restituzione e aveva invece condannato chi aveva fatto i doni a risarcire un danno non patrimoniale per comportamenti ritenuti lesivi. La decisione è stata confermata in appello. I Giudici hanno accertato che tra le parti vi era stata una relazione, ma non una seria e concreta promessa di matrimonio. Le prove raccolte,
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