Con il Messaggio del 26 marzo 2020, l’Inail ha confermato che i Documenti unici attestanti la regolarità contributiva “Durc on line” che riportano nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio e del 15 aprile 2020 sono incluse), tenuto conto di quanto previsto dall’art. 103, comma 2, del Dl. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”).
L’Istituto ha poi precisato che, nel caso di richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti devono utilizzare la funzione “Richiesta regolarità”, che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall’Inail per eventuali comunicazioni relative alla richiesta.
Il Messaggio dell’Inail ricalca quanto già indicato dall’Inps e confermato dalla Casse edili con la Comunicazione n. 700 del 23 marzo scorso.
Con la Circolare n. 11 del 27 marzo 2020, l’Inps ha poi fornito specifiche indicazioni in materia di sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di proroga della validità del Durc.
Con tale Nota, l’Istituto ha chiarito che:
- sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 i termini di prescrizione per la riscossione dei premi assicurativi;
- sono prorogati al 20 marzo 2020 i pagamenti in scadenza al 16 marzo 2020, ivi inclusi quelli relativi ai premi per l’assicurazione obbligatoria;
- la sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria si applica anche ai soggetti di cui all’art. 61, comma 2, del Dl. n. 18/2020. Al termine del periodo di sospensione, gli interessati devono trasmettere entro il 15 maggio 2020, tramite Pec, alla Sede Inail competente apposita domanda di sospensione, utilizzando il Modulo allegato 1 alla Circolare in commento e trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il Servizio “Alpi online”, che sarà disponibile in www.inail.it –servizi online–autoliquidazione, dal 2 al 15 maggio 2020;
- le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni e le Società sportive, professionistiche e dilettantistiche beneficiano di un periodo più lungo di sospensione per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, vale a dire dal 2 marzo al 31 maggio 2020, anziché dal 2 marzo al 30 aprile 2020. Tali soggetti per usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti devono presentare entro il 15 giugno 2020 tramite Pec alla Sede Inail competente apposita domanda di sospensione, utilizzando il modulo allegato 2 alla Circolare in commento e trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il Servizio “Alpi online”, che sarà disponibile in www.inail.it –servizi online–autoliquidazione, dal 1° al 15 giugno 2020;
- è possibile beneficiare della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, anche in caso di provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’art. 2, comma 11, del Dl. n. 338/1989, convertito con Legge n. 389/1989 con scadenza ricadente nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020. La Circolare n. 11 indica in dettaglio i soggetti che ne possono beneficiare e le modalità per usufruire della sospensione;
- con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020; pertanto, i versamenti oggetto di sospensione scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.
Con particolare riferimento alla proroga della validità del Durc, nella Circolare n. 11 in commento è stato confermato, d’intesa con l’Inps, che “tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un Durc online con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la disponibilità dell’esito positivo di regolarità, devono ritenere valido il medesimo documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc online senza effettuare una nuova interrogazione”.
Viene inoltre ribadito quanto già anticipato dalla stessa Inail con le Istruzioni operative fornite ai propri Uffici in data 26 marzo 2020: i documenti relativi ai Durc online con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che il sistema renderà disponibili sono quelli già emessi, che indicano quindi come data di “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. Non è, infatti, possibile modificare nei documenti in formato .pdf la scadenza originaria della validità, in quanto il numero di protocollo, che distingue ogni richiesta di regolarità contributiva e ogni Durc emesso, deve individuare univocamente un solo documento in formato pdf, anche al fine di prevenire la contraffazione e la falsificazione dei documenti in questione.
Su indicazioni dell’Ufficio “Legislativo” del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al fine di non creare disparità di trattamento e nell’ottica di una lettura della disposizione orientata al Principio di uguaglianza tra soggetti che nello stesso periodo si trovino nelle medesime situazioni determinate da eventi eccezionali ed imprevedibili, è previsto che tutte le verifiche della regolarità contributiva debbano essere effettuate assumendo gli stessi criteri, in modo da considerare tutti i soggetti che richiedono il Durc nel periodo dell’emergenza al pari di coloro che beneficiano ope legis di un prolungamento di efficacia del documento già favorevolmente rilasciato e mettere tutti i soggetti nei cui confronti deve essere verificata la regolarità nella medesima condizione.




