L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 348 del 28 agosto 2019, ha fornito chiarimenti in merito al soggetto obbligato ad apporre la firma digitale su una fattura elettronica emessa in nome e per conto di un prestatore di servizio, quando l’emittente si avvale a sua volta di un Intermediario.
Nel caso specifico, una Società vende autoveicoli e, in sede di vendita, ne garantisce il buon funzionamento e la futura assistenza, per cui il cliente può rivolgersi ad una Concessionaria o ad un’Officina autorizzata per chiedere servizi di manutenzione e/o riparazione del proprio autoveicolo in garanzia.
Quando il veicolo presenta anomalie o problemi nel periodo di applicazione della garanzia, la Società venditrice si fa carico del corrispettivo dovuto per il servizio prestato dall’officina, che pertanto viene fatturato da quest’ultima alla stessa Società venditrice.
Riguardo alla gestione del servizio garanzia:
– l’Officina verifica preventivamente se l’intervento di manutenzione e/o riparazione da effettuare sia coperto da garanzia;
– nel caso di risposta affermativa, il costo del servizio è posto a carico della Società venditrice;
– al termine dell’intervento, l’Officina rilascia al cliente una ricevuta fiscale con l’indicazione “Corrispettivo non pagato – Lavori eseguiti in garanzia”;
– previa specifica autorizzazione rilasciata dall’Officina, la Società venditrice emette fattura nei confronti di se medesima, in nome e per conto del soggetto che ha effettuato la prestazione, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Dpr. n. 633/1972.
Posto che la fatturazione elettronica tra privati, in vigore dal 1° gennaio 2019, prevede l’invio dei file allo “Sdi”, la Società istante, che non intende modificare il Sistema di fatturazione in nome e per conto delle Officine, intende produrre dei file, in formato xml, e delegare ad un Intermediario l’apposizione della firma digitale e la loro trasmissione al “Sistema di interscambio”. Tuttavia, considerato che in una delle faq presenti sul sito “fattura.gov.it” è stato precisato che, qualora il contribuente “si avvale di un Intermediario per l’emissione della fattura (emissione e non semplice trasmissione), sarà costui, in quanto emittente, a firmare digitalmente il documento, ma la responsabilità fiscale resta in capo al cedente prestatore”, la Società venditrice ha chiesto se la procedura che intende adottare sia corretta oppure se l’obbligo di apporre la firma digitale sia della stessa, visto che emette fattura in nome e per conto del prestatore.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 21, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, stabilisce che “per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo”.
Secondo la citata previsione, l’obbligo di emettere la fattura è attribuito al cedente/prestatore del servizio che, sotto la propria responsabilità, può decidere di delegare tale incombenza al cessionario, al committente o ad un terzo. In tale evenienza, il successivo comma 2 del citato art. 21 dispone, alla lett. n), che la fattura deve contenere la “annotazione che la stessa è emessa per conto del cedente o del prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo”.
Ciò detto, premesso che la “firma elettronica qualificata o digitale”, ai sensi del comma 3 del più volte richiamato art. 21, è solo una delle modalità con cui l’emittente “assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione” – certamente non necessaria nel caso in cui il prestatore rientra tra i soggetti obbligati ad emettere “esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il ‘Sistema di interscambio’” (vedasi art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015) e quando la fattura non è diretta ad una Pubblica Amministrazione – laddove se ne voglia fare uso resta valido quanto già chiarito in passato sull’argomento.
In particolare, con la Circolare n. 18/E del 2014, al paragrafo 1.3.2 è stato precisato che per potere individuare il soggetto tenuto alla firma qualificata elettronica “occorre tener conto degli accordi intervenuti tra il cedente/prestatore ed il cliente/terzo, a seconda che questi prevedano l’invio del documento finale già redatto, oppure il semplice flusso di dati da aggregare per la compilazione del documento finale, ovvero la sua messa a disposizione. Nella prima ipotesi, l’emittente è sempre il cedente/prestatore, che deve pertanto apporre la propria firma elettronica. Nella seconda e nell’ultima ipotesi, invece, emittente è il cliente/terzo, che provvede ad aggregare i dati e, quindi, a generare il documento trasmettendolo al destinatario o mettendolo comunque a sua disposizione. E questi, di conseguenza, dovrà apporre la propria firma elettronica. In ogni caso, occorre annotare in fattura che la stessa è stata compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, dal terzo – art. 21, comma 2, lett. n), del Dpr. n. 633/1972”.
Nel caso prospettato, sembra configurarsi la seconda delle ipotesi sopra richiamata e, dunque, la firma dovrebbe essere quella della Società venditrice.
Tuttavia, poiché l’istante afferma di volersi a sua volta avvalere di un Intermediario, occorre tener presente che l’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, ammette che gli “operatori economici possono avvalersi… di Intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al ‘Sistema di interscambio’, subordinando l’utilizzo ad un ‘’accordo tra le parti’ e facendo salve ‘le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio’”.
Pertanto, laddove l’istante intenda avvalersi di un Intermediario, è necessario il preventivo accordo con l’Officina che fornisce il servizio.
Quanto poi alla firma digitale, occorre distinguere le seguenti ipotesi:
– se l’Intermediario si limita a trasmettere allo “Sdi” una fattura predisposta dalla Società venditrice, la firma va apposta dalla stessa Società, in quanto agisce nelle vesti dell’emittente;
– se invece, previo accordo con il prestatore, è l’Intermediario ad aggregare i dati della fattura che trasmette allo “Sdi”, è quest’ultimo ad apporre la propria firma digitale.
L’Agenzia ha osservato infine che nella prima ipotesi l’annotazione in fattura ex art. 21, comma 2, lett. n), del Dpr. n. 633/1972, deve riferirsi alla Società venditrice, mentre nella seconda ipotesi all’Intermediario.




