Edifici di interesse pubblico: esonero dagli oneri concessori

Nella Sentenza n. 4350 del 7 giugno 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che per essere legittimata all’esenzione dal “contributo di costruzione”, l’opera deve concorrere con vincolo indissolubile all’erogazione diretta del servizio, non essendo sufficiente un rapporto strumentale tra le opere e il servizio, non idoneo a soddisfare direttamente interessi pubblici, né essendo sufficiente che le opere rendano più agevole la fruizione del servizio. Peraltro, i Giudici precisano che, in definitiva, il discrimine è nella diretta contribuzione delle opere alla erogazione del servizio pubblico. La conseguenza è che non può assumere importanza, ai fini dell’esenzione del pagamento, la possibilità che le opere in futuro, per effetto della concessione o di accordi convenzionali, possano divenire di proprietà pubblica. Il fatto che l’immobile sia destinato ad essere acquisito dalla concedente alla scadenza del rapporto concessorio, non è sufficiente a radicare quel nesso diretto con l’interesse pubblico che necessita ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. c), del Dpr. n. 380/2017, per legittimare l’esenzione dal pagamento, dovendo perciò ritenersi comunque l’opera strumentale ad un interesse commerciale di rilevanza esclusivamente privatistica.