Edilizia scolastica: il Mim pubblica le Faq sull’Avviso per l’assegnazione delle risorse dell’otto per mille 2023-2024

Il Mim ha pubblicato, in data 7ottobre 2026, le Faq relative all’Avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille dell’Irpef, annualità 2023-2024, destinate agli Interventi di Edilizia scolastica

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato, in data 7 ottobre 2026, le Faq relative all’Avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille dell’Irpef, annualità 2023-2024, destinate agli Interventi di Edilizia scolastica.

Con il Documento Prot. n. 79594 del 7 ottobre 2026, il Mime – Direzione generale per l’Edilizia scolastica, le Risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche – ha pubblicato 9 Faq relative all’Avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille dell’Irpef, di cui all’art. 48 della Legge n. 222/1985, alla luce di quanto previsto dall’art. 46-bis del Dl. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, per le annualità 2023-2024.

I chiarimenti ministeriali riguardano, tra l’altro, i soggetti legittimati alla presentazione delle Candidature, le tipologie di Interventi ammissibili, le condizioni per il cofinanziamento, i livelli di progettazione richiesti e i limiti relativi alla Candidatura di interventi su edifici già destinatari di finanziamenti pubblici.

Di seguito si riporta integralmente il testo delle Faq pubblicate dal Ministero.

Quesito n. 1 – La candidatura può essere presentata da un delegato del Legale rappresentante dell’Ente ?

Risposta: No. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’Avviso, la candidatura deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal Legale rappresentante dell’Ente. Il riepilogo in formato Pdf generato dalla Piattaforma deve, inoltre, essere firmato digitalmente dal Legale rappresentante in formato P7m; le candidature prive della predetta firma sono escluse ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. c), dell’Avviso. Resta ferma la possibilità di presentazione della Candidatura da parte del Vicesindaco e del Vicepresidente nei casi in cui questi esercitino, rispettivamente, le funzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 53 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In tale ipotesi infatti non si configura una delega, bensì l’esercizio delle funzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia nei casi previsti dalla legge.

Quesito n. 2 – Quali sono gli Interventi candidabili ai sensi della lett. g) del comma 6 dell’art. 2 ?

Risposta: La tipologia di cui all’art. 2, comma 6, lett. g), dell’Avviso, relativa agli “Interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento dell’attività didattica, non riconducibili alle lettere precedenti”, ha carattere residuale e comprende esclusivamente interventi diversi e non riconducibili alle tipologie di cui alle lett. da a) a f) del medesimo comma. Anche per tali Interventi deve essere adeguatamente illustrato e motivato, nell’apposito format di candidatura, il carattere di urgenza e indifferibilità, nonché la coerenza con le finalità del “Fondo otto per mille”, ai sensi dell’art. 2, comma 7, dell’Avviso, ossia la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici, secondo quanto previsto dall’art. 1 dell’Avviso. Restano escluse le spese relative ad arredi, traslochi, pulizie, trasferimenti, affitto di spazi e strutture temporanee, ai sensi dell’art. 2, comma 5, dell’Avviso. Ai fini della valutazione della candidatura, alla tipologia di intervento di cui alla lett. g) sono attribuiti 10 punti, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. f), dell’Avviso.

Quesito n. 3 – Il cofinanziamento è obbligatorio ?

Risposta: No. Il cofinanziamento ha carattere facoltativo. Qualora previsto, il cofinanziamento è ammesso esclusivamente a valere su fondi propri dell’Ente e deve essere inferiore al 50% dell’importo complessivo del quadro economico dell’intervento, ai sensi dell’art. 2, comma 9, dell’Avviso. Un cofinanziamento pari o superiore al 50% dell’importo complessivo del quadro economico comporta la decadenza dal finanziamento, ai sensi dell’art. 7, lett. e), dell’Avviso.

Quesito n. 4 – La presenza del cofinanziamento dà un punteggio ulteriore ?

Risposta: No. Il cofinanziamento non rientra tra i criteri di valutazione previsti dall’art. 4, comma 1, lett. da a) a f), dell’Avviso e, pertanto, non comporta l’attribuzione di alcun punteggio aggiuntivo.

Quesito n. 5 – Si possono candidare interventi con progettazioni redatte ai sensi del Dlgs. n. 50/2016 ?

Risposta: No. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dall’art. 4, comma 1, lett. d), dell’Avviso sono valorizzati esclusivamente i livelli di progettazione redatti e approvati ai sensi del Dlgs. 31 marzo 2023, n. 36. In particolare, sono attribuiti 10 punti in presenza di un progetto esecutivo e 6 punti in presenza di un progetto di fattibilità tecnico-economica. Pertanto, un livello di progettazione redatto e approvato ai sensi del Dlgs. n. 50/2016 non può essere valorizzato, in quanto tale, ai fini dell’attribuzione del predetto punteggio. Resta ferma la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di procedere all’aggiornamento degli elaborati progettuali ai sensi del Dlgs. n. 36/2023 e alla conseguente riapprovazione del progetto con atto dell’organo competente entro la data di invio della candidatura.

Quesito n. 6 – Si possono candidare progetti i cui Interventi riguardano contemporaneamente più fattispecie tra quelle dell’art. 2, comma 6 ?

Risposta: No. Ciascun Ente può presentare una sola Candidatura, riferita a una sola delle tipologie di intervento indicate all’art. 2, comma 6, dell’Avviso, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Ai fini della candidatura, l’intervento deve, pertanto, essere individuato e ricondotto a una sola delle predette tipologie. Sono escluse le Candidature presentate con riferimento a più tipologie di intervento, ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. h), dell’Avviso. L’intervento deve inoltre riguardare, a pena di esclusione della candidatura, un solo edificio, identificato da un unico codice edificio, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 4, e dall’art. 3, comma 5, lett. d), dell’Avviso.

Quesito n. 7 – È possibile candidare Progetti relativi a Edifici che hanno già ricevuto finanziamenti, ma per opere diverse ?

Risposta: Sì, purché ricorrano le condizioni previste dall’Avviso. Il divieto di doppio finanziamento previsto dall’art. 2, comma 8, dell’Avviso riguarda l’Intervento oggetto della candidatura e non, in quanto tale, l’Edificio sul quale lo stesso deve essere realizzato. Pertanto, la circostanza che il medesimo Edificio abbia già beneficiato di altri finanziamenti pubblici non preclude, di per sé, la presentazione della Candidatura, purché l’Intervento proposto non sia destinatario di altro finanziamento pubblico e non sia inserito in altri Decreti o Ordinanze, anche di Protezione civile, o in altri piani volti alla messa in sicurezza a seguito di eventi sismici e calamitosi. Sono in ogni caso escluse le Candidature relative a lavori complementari o integrativi di interventi già finanziati e non ancora conclusi e/o rendicontati, ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. i), dell’Avviso. Resta fermo quanto previsto dall’art. 7, lett. d), dell’Avviso in materia di decadenza dal finanziamento qualora si accerti che l’Intervento candidato sia destinatario di altro finanziamento pubblico per la medesima tipologia di intervento.

Quesito n. 8 – Sono ammissibili Interventi di tipo antincendio ?

Risposta: Sì. Gli Interventi di adeguamento antincendio possono essere ricompresi nella tipologia di cui all’art. 2, comma 6, lett. g), dell’Avviso, purché ricorrano le condizioni previste dal successivo comma 7, ai sensi del quale “l’Intervento proposto deve presentare carattere di urgenza e indifferibilità, al fine di garantire il diritto allo studio e di risultare coerente con le finalità del Fondo otto per mille, nonché rientrare nelle tipologie di intervento indicate al precedente comma 6. La sussistenza di tali requisiti deve essere adeguatamente illustrata e motivata nel format di Candidatura”.

Quesito n. 9 – È possibile candidare Interventi su Edifici che hanno altra destinazione d’uso ma in precedenza erano adibiti a uso scolastico ?

Risposta: No. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’Avviso, gli Interventi devono riguardare Edifici pubblici ad uso scolastico di competenza dell’Ente candidato. Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Avviso, l’Edificio oggetto dell’Intervento deve risultare nello stato “attivo” o “non agibile” nel Sistema nazionale dell’“Anagrafe dell’edilizia scolastica”. Pertanto, non sono ammissibili Candidature relative a immobili che, pur essendo stati in precedenza adibiti a uso scolastico, abbiano attualmente una diversa destinazione d’uso.