Elenco fatture da inviare entro il 16 settembre 2017: per gli Enti Locali rilevano le fatture di vendita analogiche emesse nel primo semestre

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “nuovo spesometro”), di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/15 e all’art. 21 del Dl. n. 78/10, come modificato dall’art. 4 del Dl. n. 193/16, integrativi rispetto a quelli già forniti con la Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017.

Il tutto a seguito di puntuali quesiti pervenuti dai Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, da Assosoftware (Associazione delle software house), e da altre Associazioni di categoria.

L’Agenzia ha ricordato in via preliminare che sul proprio sito, nell’Area “Cosa devi fare”, “Fatture e Corrispettivi”, sono pubblicati i Provvedimenti “Comunicazioni” del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e le relative specifiche tecniche, attuativi delle predette disposizioni normative.

Riportiamo di seguito i soli quesiti e relative risposte di interesse per gli Enti Locali, ricordando che l’adempimento riferito al primo semestre dell’anno 2017 scade il 16/9 ed interessa tali Enti soltanto per le fatture di vendita analogiche e per le eventuali fatture di acquisto di beni e servizi operate in ambito commerciale da fornitori intracomunitari, essendo tutte le altre elettroniche e transitando quindi già nel “Sistema di interscambio”.

Integrazione e rettifica della comunicazione

Quesito

Si chiede conferma che sia possibile integrare e rettificare la comunicazione “dati fattura” oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento.

Risposta

È consentito l’invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, al fine di ravvedere l’omesso o errato adempimento comunicativo. Al riguardo si precisa che si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del Dls. n. 472/97.

Invio comunicazione per “competenza”

Quesito

Si chiede conferma che, per le fatture emesse, i dati fatture vadano sempre inviati ‘per competenza’ rispetto al periodo di riferimento.

Risposta

Si conferma che la comunicazione dei dati riferiti alle “fatture emesse” deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. A titolo di esempio, la comunicazione “dati fattura” riferita al primo semestre dell’anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante nel predetto semestre (dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017).

In relazione ai dati delle “fatture ricevute”, la “competenza” sarà riferita al valore della data di registrazione del documento.

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Variazione dati anagrafici del Soggetto mittente e dei Clienti e Fornitori

Quesito

Trattandosi di una comunicazione trimestrale (per il 2017 semestrale) i campi della sezione “Altri dati identificativi”, riferiti alle informazioni anagrafiche dei contribuenti (denominazione, nome, cognome, sede), potrebbero nel tempo cambiare più volte e non essere aggiornate tempestivamente. In questi casi è possibile indicare sempre l’informazione più aggiornata a disposizione, a prescindere dalla competenza dei documenti trasmessi e quindi dalle informazioni anagrafiche effettivamente presenti nelle varie fatture? Peraltro, spesso queste informazioni non vengono registrate in contabilità o perlomeno non in maniera precisa e puntuale (non essendo nemmeno obbligatorio dal punto di vista normativo). Sarebbe possibile rendere facoltativa l’indicazione nel tracciato di tali informazioni lasciando obbligatori solo gli identificativi fiscali Partita Iva o Codice fiscale?

Risposta

Si concorda con la proposta avanzata nel quesito di riportare l’informazione più aggiornata a disposizione. Qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa “Dato assente”. E’ opportuno aggiungere che se i dati sono relativi a fatture emesse in forma semplificata, ai sensi dell’art. 21bis del Dpr. n. 633/72, rimane l’obbligo di indicare esplicitamente Nome, Cognome o Denominazione qualora gli identificativi fiscali non fossero indicati.

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Corretta valorizzazione dell’informazione “Tipo Documento

Quesito

Le specifiche tecniche della comunicazione “dati fatture” versione 1.1, per l’elemento informativo “Tipo Documento”, hanno aggiunto le voci “TD10 – Fattura per acquisto intracomunitario beni” e “TD11 – Fattura per acquisto intracomunitario servizi”. A questo riguardo chiediamo di specificare il comportamento da adottare per la valorizzazione di questo elemento informativo nei seguenti casi: 1) contemporaneità di acquisti di beni e di servizi all’interno della stessa fattura; 2) nota di credito di acquisto intracomunitario.

Risposta

Nel caso in cui lo stesso documento fattura presenti dati riferiti sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi, l’elemento informativo “Tipo Documento” va valorizzato utilizzando un criterio di “prevalenza” legato all’importo delle cessioni e delle prestazioni. Pertanto, se il valore delle cessioni di beni è maggiore di quello delle prestazioni di servizi, si valorizzerà l’elemento informativo con il valore “TD10 – Fattura per acquisto intracomunitario beni” e viceversa. In relazione alla comunicazione delle “note di credito” riferite ad acquisti intracomunitari, si valorizzerà l’elemento con il valore “TD04”.

Fatture “cointestate”

Quesito

Chiediamo di chiarire come deve essere compilata la comunicazione in caso di fatture “cointestate”.

Risposta

Si ritiene non plausibile l’emissione di una fattura “cointestata” verso cessionario/committente soggetto passivo Iva (B2B). Nel caso di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione “Identificativi Fiscali” andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.

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Comunicazione dati delle fatture di acquisto/vendita intracomunitari

Quesito

La Circolare n. 1/E del 2017, al punto 4 lettera d), recita: “In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta – ai sensi degli artt. 38 e seguenti del Decreto-legge n. 331/1993 – va integrata con l’Iva e quindi registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto”. Si chiede come debba essere comunicato un acquisto intracomunitario effettuato ai sensi dell’art. 42 del Decreto legge n. 331/1993, che non viene integrato con l’Iva.

Risposta

Con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell’art. 42 del Decreto legge n. 331/1993, occorre riportare la natura “N3” nel caso di operazione “non imponibile” e la natura “N4” nel caso di operazione “esente”.

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