E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24 febbraio 2014 il Dlgs. n. 11 del 13 febbraio 2014, vigente all’11 marzo 2014 e recante “Attuazione della Direttiva 2013/1/Ue recante modifica della Direttiva 93/109/Ce relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini”.
Il Decreto apporta, con l’art. 1, numerose modifiche all’art. 2 del Dl. n. 408/94. In particolare, si segnala ai Comuni che il comma 9-bis, introdotto dal Dlgs. in commento, prevede che le richieste relative al possesso dell’eleggibilità in Italia di cittadini italiani che risiedono in un altro Stato dell’Unione (e vogliono candidarsi in quello Stato per diventare Parlamentari europei) seguiranno il seguente iter :
1. il referente (di cui al comma 9-ter) dello Stato in cui il cittadino è residente e intende candidarsi inoltra al referente italiano (che sarà designato dal Ministero dell’Interno) una richiesta di informazioni sul suo possesso dell’eleggibilità in Italia;
2. la richiesta viene trasmessa, tramite Pec, al Comune di iscrizione anagrafica del cittadino in questione;
3. entro le 48 ore successive alla ricezione dell’e-mail certificata il Comune deve accertare il possesso dell’elettorato attivo e passivo del cittadino, sulla base dei propri atti e di quelli acquisiti presso l’Ufficio del Casellario giudiziale, e trasmettere – sempre tramite Pec – le informazioni acquisite al citato referente italiano (il quale provvederà poi a sua volta a inoltrare la comunicazione al referente dello Stato richiedente entro 5 giorni).