Elezioni: pubblicato in G.U. il Dl. che stabilisce Election day e l’accorpamento di Elezioni e modifica il limite di mandato del Sindaco

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2024, il Decreto-legge 29 gennaio 2024, recante “Disposizioni urgenti per le Consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle Anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2024, il Decreto-legge 29 gennaio 2024, recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle Anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”.

Il Provvedimento introduce disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all’anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle Elezioni europee, regionali e amministrative 

Il Decreto stabilisce che le operazioni di votazione per le Consultazioni elettorali e referendarie relative all’anno 2024, ad esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del Decreto in oggetto, si svolgeranno nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Il Provvedimento stabilisce che viene fatta eccezione per le Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, per le quali le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23. 

Inoltre, in caso di abbinamento alle Elezioni dei Presidenti e dei Consigli regionali, compresi quelli delle Regioni a Statuto speciale, o di un turno di votazione per le Elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali e circoscrizionali, anche quando disciplinate da norme regionali, o di altre Consultazioni elettorali e referendarie, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando, la vigente normativa relativa alle singole consultazioni Elettorali: 

  1. le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23; 
  2. ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;
  3. gli adempimenti per l’Elezione della Camera dei deputati devono essere effettuati entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il Presidente costituisce l’Ufficio elettorale di Sezione, provvedendo a espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle Schede; 
  4. appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio per l’Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia; lo scrutinio per le Elezioni dei Presidenti e dei Consigli regionali, comprese le Regioni a Statuto speciale, e dei Sindaci e dei Consigli comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo, dando la precedenza allo spoglio delle Schede per le Elezioni regionali e passando poi, senza interruzione, a quello delle schede per le Elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali e circoscrizionali; 
  5. l’entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione è determinata ai sensi dell’art. 1, commi 1, 2 e 4, della Legge n. 70/1980; 
  6. per gli adempimenti comuni, ove non diversamente previsto, si applicano le disposizioni in vigore per l’Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
  7. per il riparto delle spese si applica l’art. 17, comma 9, della Legge n. 136/1976, come inserito dall’art. 1, comma 400, lett. b), n. 2), della Legge n. 147/2013. 

Per l’anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli Uffici elettorali di Sezione e dei Seggi speciali spettano gli onorari fissi forfetari aumentati del 15%. 

Il Decreto introduce inoltre disposizioni urgenti in materia di revisione delle Anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. 

Nello specifico, introduce:

  1. la possibilità di presentare i dati non solo in forma aggregata ma anche in forma individuale;
  2. che l’Istat pubblichi annualmente sul suo sito internet i dati del conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione dell’anno precedente, inclusa la metodologia di calcolo. Questi dati saranno utilizzati come riferimento per l’applicazione di leggi e regolamenti che richiedono dati sulla popolazione;
  3. ai fini dei procedimenti elettorali e referendari, i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale dell’anno precedente saranno riportati in un Dpr. ogni 5 anni. Per i primi 5 anni dall’entrata in vigore di questa disposizione, il dato della popolazione sarà determinato secondo quanto riportato in un precedente Decreto.

Il Provvedimento stabilisce, anche, indipendentemente dalla loro dimensione demografica, che i Comuni capoluogo di provincia applichino gli artt. 72 e 73 del Tuel per l’Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Infine, il Decreto modifica definitivamente il limite di mandato per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, applicabile al termine del terzo mandato. I mandati in corso o già completati al momento dell’entrata in vigore di tale norma sono considerati ai fini dell’applicazione di questa regola.

Per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, nel 2024, se viene presentata e votata una sola Lista, tutti i candidati di quella Lista e il candidato a sindaco vengono eletti se la Lista ottiene più del 50% dei voti validi e la partecipazione elettorale è superiore al 40% degli iscritti alle Liste elettorali, escludendo gli iscritti all’Aire che non hanno votato. Se non si raggiungono queste soglie, l’Elezione è nulla.