Emergenze: istituito il “Nucleo tecnico nazionale” per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità post-sismica

Con il Dpcm. 8 luglio 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 243 del 18 ottobre 2014), è stato istituito il “Nucleo tecnico nazionale” (Ntn) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell’emergenza post-sismica. Con lo stesso Decreto è stato inoltre approvato l’aggiornamento del Modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica e del relativo Manuale di compilazione.

Ai sensi dell’art. 1, il “Nucleo tecnico nazionale” è costituito dagli elenchi, di cui all’art. 1, comma 4, del Dpcm. 5 maggio 2011, a cui sono iscritti Tecnici incaricati di attività connesse alle gestione tecnica dell’emergenza, e in particolare alla rilievo del danno e alla valutazione dell’agibilità, a seguito di un terremoto.

La partecipazione di questi Tecnici al “Nucleo tecnico nazionale” si perfeziona con l’iscrizione ad uno dei seguenti elenchi

    1. elenchi regionali, istituiti da ciascuna Regione o Provincia autonoma e costituiti da una Sezione regionale e una nazionale
    2. elenco centrale Dipartimento della Protezione civile, costituito da:  sezione Dipartimento protezione civile; sezione centri di competenza; sezione Consiglio nazionale Ingegneri; sezione Consiglio nazionale Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori; sezione Consiglio nazionale Geometri; sezione Consiglio nazionale Geologi e sezione Organizzazioni di volontariato;
    3. elenco Vigili del fuoco.

Si evidenzia che, stando a quanto disposto dall’art. 2 (“Requisiti per l’iscrizione negli elenchi del Nucleo tecnico nazionale”), i Tecnici iscritti negli elenchi di cui sopra devono essere abilitati all’esercizio della professione nell’ambito dell’edilizia relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale. Per quanto riguarda però i Tecnici alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, è sufficiente il possesso del titolo di studio relativo a competenze di tipo tecnico strutturale, oltre alla certificazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza attestante la consolidata esperienza in attività di tipo tecnico-strutturale.

Analoga previsione è prevista per i Geologi, i quali devono essere abilitati all’esercizio della professione ma ai quali, se facenti parte dell’organico delle P.A., viene richiesto soltanto il possesso del titolo di studio e la citata certificazione dell’Amministrazione di appartenenza.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione del Dpcm 8 luglio 2014 (clicca qui per accedere al testo)