Ente Parco regionale: compensi dei componenti del Consiglio direttivo già Consiglieri comunali

Nella Delibera n. 3 dell’11 febbraio 2020 della Corte dei conti – Sezione controllo della Basilicata, la Regione ha interesse a conoscere la normativa di riferimento da applicare, nella determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio direttivo di un Ente Parco regionale, nel caso in cui gli stessi siano al contempo titolari di cariche elettive presso un Comune, facente parte della Comunità del Parco (nella specie, Consiglieri comunali). In particolare, viene chiesta conferma se nel caso di specie possa darsi applicazione all’art. 5, comma 11, del Dl. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, ai sensi del quale “chi è eletto o nominato in Organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta”. In questa prospettiva quindi, il Consigliere comunale, in luogo di dover rinunciare all’emolumento spettante per l’incarico conferito presso l’Ente Parco, così come previsto dall’art. 11, comma 5 sopra citato, potrebbe esercitare il diritto di opzione di cui al comma 11, rinunciando agli emolumenti spettanti per la carica di Consigliere comunale (e cioè i gettoni di presenza ed il rimborso spese).

La Sezione rileva che, nel caso di specie, l’Ente Parco regionale è un Ente strumentale della Regione, cioè un Organo-apparato nell’ambito del quale gli incarichi di direzione e gestione ricoperti non hanno natura politica ma amministrativa. La disciplina dei vincoli finanziari sui costi degli “Organi – apparato” è codificata ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 78/2010, cui le Regioni devono adeguarsi, recependone i Principi. Quindi, la fattispecie all’esame risulta estranea all’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 11, venendo piuttosto in rilievo il Principio di gratuità sancito dall’art. 5, comma 5, e ciò in ragione della natura “amministrativa” dell’incarico conferito al soggetto titolare di carica elettiva e della mancanza dei presupposti per beneficiare del regime in deroga ivi sancito. Infatti, nel caso all’esame, mancano, sia il presupposto oggettivo (cioè la natura di prestazione professionale dell’incarico), sia il requisito soggettivo del dante causa (in quanto l’Amministrazione conferente, cioè la Regione e, per essa, l’Ente Parco, opera nel medesimo ambito territoriale del Comune presso il quale il componente del Consiglio direttivo espleta il mandato politico) per beneficiare della suddetta deroga. In conclusione, la Sezione ritiene che l’art. 5, comma 11 del Dl. n. 78/2010, codifichi una clausola residuale, di chiusura, riferita alle sole ipotesi di coesistenza di incarichi di “natura politica” espletati presso Organi appartenenti a diversi livelli di governo. Nel caso in cui il titolare di carica elettiva riceva un incarico di diversa natura, viene in rilievo il comma 5 del medesimo articolato, con l’effetto che – fermo restando il diritto al rimborso delle spese ed agli eventuali gettoni di presenza – l’incarico “non politico” – se accettato – dovrà essere espletato in via gratuita, e ciò senza alcuna eccezione di sorta, salvo i casi di deroga espressamente codificati dal Legislatore.