Ente pubblico locale e divieto di assunzione a tempo indeterminato in assenza di procedura concorsuale

Nella Sentenza n. 12421 dell’11 maggio 2021 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte rileva che per le Società “in house”, ed in particolare, per l’Ente pubblico locale, sussiste il divieto di assunzione a tempo indeterminato in assenza di procedura concorsuale. Il divieto di assunzione senza pubblico concorso (o procedura ad evidenza pubblica) sussiste anche nei casi di accertamento giudiziale della nullità di contratti a termine con connesso ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti di Aziende municipalizzate o Società a totale partecipazione pubblica. I Giudici di legittimità chiariscono che già la Legge n. 133/2008 stabiliva che, “a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto-legge, le Società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del Dlgs. n. 165/2001, e dunque l’obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento del personale”. Tuttavia, la Suprema Corte pone in evidenza la Sentenza n. 29/2006 della Corte Costituzionale, secondo cui non era fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, lett. f), della Lr. Abruzzo n. 23/2004, in relazione all’art. 117, comma 2, lett. I), della Costituzione, in quanto essa, nel prevedere che le Società a capitale interamente pubblico affidatarie del servizio pubblico sono obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli Enti Locali per l’assunzione di personale dipendente, porrebbe a carico di Società private obblighi e oneri non previsti per l’instaurazione dei rapporti di lavoro nel Settore privato ed invade quindi la competenza esclusiva statale nella materia “ordinamento civile”. Ed invero, la disposizione in esame non è volta a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì a dare applicazione al Principio di cui all’art. 97 della Costituzione rispetto ad una Società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad Enti pubblici.