Nella Sentenza n. 1108 del 28 giugno 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che nella fattispecie prevista dall’art. 141, comma 1, lett. b), n. 4), del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), l’impossibilità per il Consiglio comunale, in prima convocazione, di raggiungere il quorum previsto dal proprio Regolamento per la validità della riunione sussistendo – almeno in astratto – il quorum strutturale per la validità della riunione in seconda convocazione, non rappresenta un’ipotesi dissolutoria del Consiglio medesimo. L’eventuale irrilevanza del quorum strutturale del Consiglio comunale in prima convocazione individuato dal Regolamento, purché il Consiglio sia in grado di deliberare in seconda convocazione, è riferita alla generalità delle Deliberazioni spettanti al Consiglio stesso.




