Enti pubblici istituiti con apposite Leggi regionali: la modalità di scelta del Revisore dei conti è la stessa prevista per gli Enti Locali

E’ stato pubblicato in data 23 novembre 2020 sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali un parere concernente la modalità di scelta del Revisore dei conti in un ente pubblico istituito da apposita Legge della Regione Emilia-Romagna.

Il Ministero conclude che gli Enti pubblici istituiti con apposite Leggi regionali, anche se non hanno la denominazione di Unioni di Comuni, laddove presentino i caratteri di autonomia normativa, organizzativa, contabile e di bilancio, sono Enti Locali e ad essi si applica, in materia di nomina dei Revisori degli Enti Locali, la normativa di cui all’art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/2011 (estrazione a sorte da Elenco regionale dei Revisori dei conti degli Enti Locali).

Il Parere fa presente che l’Ente di che trattasi è stato istituito sulla base della espressa previsione legislativa contenuta nel Tit. II, Capo IV, della Lr. n. 6/2004, con la quale si qualifica quale “forma speciale di cooperazione, finalizzata all’esercizio associato di funzioni comunali ed al decentramento provinciale” e prosegue specificando che tale Organismo: “è ente pubblico con personalità giuridica, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, di autonomia normativa in relazione alle funzioni ad esso conferite, di autonomia contabile e di bilancio nell’ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione”.

Quindi, secondo il Ministero, sulla base della Lr. si tratterebbe di un ente pubblico autonomo, assimilabile ad un’Unione di comuni, al quale devono applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni sull’Ordinamento degli Enti Locali.

Tale Ente di tutela poi, sulla base della disciplina dell’incentivazione in materia di riordino territoriale (art. 24, comma 1, Lr. n. 21/2012) ha equiparato tale Ente ad un’Unione montana.

Fatte le suddette considerazioni, in riferimento alla disciplina da applicare in materia di nomina dei Revisori dei conti, il Ministero, ancorché inizialmente fosse stata esclusa l’applicabilità della normativa statale di cui all’art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/2011, valutato l’inquadramento iniziale di tale Ente come ente strumentale (art. 11-ter del Dlgs. n. 118/2011),

ha ora valutato che l’inquadramento dell’Ente doveva fare riferimento alla condizione di ente pubblico necessaria per l’applicazione della disciplina della tesoreria unica e delle rilevazioni Bdap e che, quindi può delinearsi il corretto inquadramento giuridico, ossia assimilazione ad un’Unione di comuni anche in ragione della sua autonomia normativa, organizzativa, contabile e di bilancio.

Ne deriva che, in materia di nomina dei Revisori degli Enti Locali, risulta all’Ente in parola applicabile la normativa nazionale di cui all’art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/2011, ossia risulta necessario che i Revisori vengano scelti mediante estrazione dall’Elenco regionale dei Revisori dei conti degli Enti Locali.

di Giuseppe Vanni