Nella Sentenza n. 1842 del 10 aprile 2015 del Consiglio di Stato, i Giudici affermano che, in linea di principio, un Ente pubblico è di natura economica se produce, per legge e per statuto beni o servizi con criteri di economicità, ovvero con equivalenza, almeno tendenziale, tra costi e ricavi, ugualmente ad un comune imprenditore. Comunque se l’Ente può normativamente perseguire molte finalità con finanziamenti dello Stato e di altri Enti pubblici e, cioè, diversi dai corrispettivi ottenuti, indipendentemente dall’utilizzazione concreta, la gestione tuttavia non è economica, non avendo effetti automatici, come ha precisato la Corte regolatrice della giurisdizione, la
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