Enti di tipo associativo: agevolazioni tributarie solo in caso di effettivo svolgimento di attività non lucrative

Nell’Ordinanza 10393 del 30 aprile 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità hanno rilevato che, in tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dall’art. 148 del Dpr. n. 917/86 in favore delle Associazioni non lucrative dipende, non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nel caso di specie, Associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al Coni. Inoltre, la Suprema Corte chiarisce che le suddette agevolazioni tributarie di cui all’art. 148 del Tuir in favore di Enti di tipo associativo commerciale, come le Associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, “si applicano solo a condizione che le Associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’Atto costitutivo o nello Statuto”.