Nella Delibera n. 164 del 12 dicembre 2018 della Corte dei conti Puglia, viene chiesto un parere in ordine all’erogazione delle risorse destinate alla produttività. La Sezione chiarisce che la costituzione del “Fondo” deve avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza. La tempestività della costituzione infatti rileva al fine di consentire l’erogazione delle risorse solo dopo aver accertato i risultati che l’istituto contrattuale ritiene necessari per la distribuzione delle misure premiali. Tuttavia, la Sezione sottolinea che la corretta gestione del “Fondo” comprende 3 fasi obbligatorie e sequenziali (la terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale) e che solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e 3 le fasi, le risorse riferite al “Fondo” possono essere impegnate e liquidate. La necessità che l’intero percorso amministrativo e contrattuale si perfezioni entro l’anno con la stipula del Contratto decentrato integrativo risponde alla primaria esigenza di garantire, sia l’effettività della programmazione dell’Ente, cui è connessa (di regola) l’annualità delle risorse a disposizione, sia un utile perseguimento dei suoi obiettivi.