Erogazioni liberali: per beneficiare delle agevolazioni fiscali sono necessari conti dedicati o una ricevuta ad hoc da cui risulti la finalità

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 21/E del 28 aprile 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alle erogazioni liberali in denaro effettuate ai sensi degli artt. 66 e 99 del Dl. n. 18/2020, con particolare riferimento agli adempimenti da porre in essere per consentire ai contribuenti di fruire delle detrazioni o deduzioni previste da tali norme.

L’art. 66 del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, vedi commento all’interno della presente Rivista), è finalizzato a promuovere le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica causata da “Covid-19”.

Il successivo art. 99 autorizza il Dipartimento della Protezione civile ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica del virus “Covid-19”.

Ricordato ciò, l’Agenzia ha precisato che per ragioni di sistematicità della disciplina delle erogazioni liberali e, in particolare, considerata l’esigenza di prevenire eventuali abusi, anche le erogazioni liberali in denaro di cui al citato art. 66 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del Dlgs. n. 241/1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

La detrazione non spetta quindi per le erogazioni effettuate in contanti.

Per quanto riguarda la documentazione attestante il sostenimento dell’onere, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, anche ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 66, è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.

Tuttavia, attese le disposizioni previste dall’art. 99 citato, la stessa Agenzia ha ritenuto sufficiente, ai fini della detrazione di cui all’art. 66 in commento, che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della Società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica “Covid-19”.

Con riferimento invece alle erogazioni di denaro pervenute per il tramite di collettori intermediari, di Piattaforme di crowdfunding, nonché quelle eseguite per il tramite degli Enti richiamati dall’art. 27 della Legge n. 133/1999, l’Agenzia ha ritenuto che i contribuenti, per godere delle agevolazioni previste dal citato art. 66, devono essere in possesso della ricevuta del versamento (bancario o postale, estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata) o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding nonché della attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della Piattaforma di crowdfunding o dagli Enti di cui al citato Dpcm. 20 giugno 2000, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei predetti conti correnti bancari dedicati all’emergenza “Covid-19” (vedi Risoluzioni n. 441/E del 17 novembre 2008 e n. 160/E del 15 giugno 2009 in tema di erogazioni liberali effettuate per il tramite dei datori di lavoro).

Qualora invece i versamenti siano effettuati su conti correnti diversi da quelli dedicati, ancorché finalizzati a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, o se dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni sopra riportate (carattere di liberalità, destinatario dell’erogazione, finalità della stessa), ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni in commento, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà necessario rilasciare una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.