Delibera n. 303 del 24 giugno 2024
Nella fattispecie in esame, una Stazione appaltante rivolge all’Autorità i seguenti 2 quesiti:
– è possibile individuare un errore materiale nell’offerta tecnica (ad esempio, discrepanze tra la relazione descrittiva e gli allegati) anche se il concorrente non ha richiesto tempestivamente la rettifica di tale errore, come previsto dall’art. 101, comma 4, del Dlgs. n. 36/2023, entro la data di apertura delle offerte tecniche ?
– la correzione di un errore materiale derivante da discrepanze tra la relazione descrittiva e gli allegati dell’offerta tecnica comporta una modifica sostanziale dell’offerta stessa, rendendola pertanto inammissibile ?
L’Anac osserva che l’art. 101, comma 4, del Dlgs. n. 36/2023, permette al concorrente di richiedere la rettifica di un errore materiale nell’offerta tecnica o economica dopo la scadenza del termine di presentazione. Tuttavia, non esclude la possibilità che la Stazione appaltante intervenga di propria iniziativa per correggere tali errori, purché l’effettiva volontà negoziale del concorrente sia chiaramente individuabile nell’offerta presentata, senza ambiguità, permettendo di ottenere risultati univoci riguardo all’impegno assunto.