Consiglio di Stato, Sentenza n. 3345 del 17 aprile 2025
La questione controversia riguarda l’esclusione di un’Impresa da una Gara d’appalto per lavori pubblici, dovuta alla presentazione di un’Offerta che non rispettava le specifiche tecniche indicate dalla Stazione appaltante.
L’Impresa aveva proposto l’uso di tubature in PVC-A invece di quelle in polietilene previste dal Progetto esecutivo approvato. Secondo l’Impresa, si trattava di una variante migliorativa, cioè di una soluzione alternativa ma equivalente sotto il profilo tecnico.
I Giudici hanno invece chiarito che non si trattava di una semplice miglioria, ma di una vera e propria variante progettuale, e come tale non ammissibile in assenza di una specifica autorizzazione prevista dalla Documentazione di gara. I Giudici hanno sottolineato che la differenza tra una miglioria e una variante sta nella portata delle modifiche: una miglioria può riguardare aspetti marginali o migliorativi dell’opera, ma non può toccare elementi essenziali del Progetto, mentre una variante implica un cambiamento strutturale o funzionale, che può incidere sull’equilibrio e sulle scelte progettuali della Stazione appaltante.
Nel caso specifico, la scelta del materiale per le condotte idriche era stata effettuata con criteri tecnici ben precisi e costituiva una parte fondamentale del Progetto. Cambiare il materiale significava quindi alterare un elemento sostanziale dell’intervento. I Giudici hanno inoltre ricordato che, nelle Gare basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non conta solo il prezzo, ma anche la piena conformità dell’offerta ai requisiti tecnici previsti. Le Imprese partecipanti devono attenersi rigorosamente a quanto stabilito nel Progetto e nei Documenti di gara, e non possono introdurre modifiche non autorizzate.
In conclusione, i Giudici hanno ritenuto l’esclusione dell’Impresa legittima, confermando che l’Offerta era irregolare perché introduceva una variante progettuale non consentita. Il ricorso è stato quindi respinto.