Nella Sentenza n. 259 del 25 luglio 2019 del Tar Molise, i Giudici chiariscono che, in sede di gara pubblica, l’obbligo dichiarativo, la cui omissione potrebbe porre in dubbio l’affidabilità o l’integrità dell’operatore economico, non può essere esteso a tal punto da ricomprendere anche i precedenti penali che siano stati espressamente dichiarati estinti e ciò in quanto la legge stessa li qualifica come non idonei a giustificare l’esclusione del concorrente dalla gara.
Inoltre, aggiungono i Giudici che, se pure il Dlgs. n. 50/2016 non riproduce la previsione contenuta nell’art. 38, del Dlgs. n. 163/2006 – che, ai fini degli obblighi dichiarativi dei reati incidenti sulla moralità professionale, precisava che “il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione” – è anche vero che esso non contiene un’espressa imposizione di una dichiarazione generalizzata estesa a questi ultimi.
Al contrario, l’art 80, comma 3, del Dlgs. n. 50/2016, prevede espressamente che l’esclusione dalla gara per uno dei reati previsti dal comma 1 non può essere disposta allorquando sia intervenuta la dichiarazione della loro estinzione. L’effetto estintivo del fatto di reato in tali evenienze priva cioè di per sé e per espressa disposizione normativa la stazione appaltante del potere di apprezzarne la relativa incidenza ai fini partecipativi.




