Nella Sentenza n. 77 del 12 febbraio 2016 del Tar Molise e nella Sentenza n. 990 del 24 febbraio 2016 del Tar Campania, Napoli, i Giudici hanno rimesso alla Corte di Giustizia Ue, la questione di compatibilità con il diritto comunitario del combinato disposto degli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del Dlgs. n. 163/06, nonché dell’art. 26, comma 6, del Dlgs. n. 81/08, così come interpretato, in funzione nomofilattica dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le Sentenze n. 3 e 9 del 2015, secondo cui la mancata separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale, nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di lavori pubblici, determina in ogni caso l’esclusione della concorrente, anche ove detto obbligo di separata indicazione non sia fatto proprio dalla legge di gara e anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale.