Esclusione dalla Tari di aree scoperte: deve provarlo il contribuente

Corte di Cassazione, Sentenza n. 9655 del 10 aprile 2024

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte rileva che la normativa relativa alla Tari stabilisce che la tassazione delle aree scoperte varia in base alle loro caratteristiche e all’uso a cui sono destinate. Si distingue tra:

–   aree scoperte operative: queste sono aree che possono generare rifiuti a causa della loro attività o funzione; di conseguenza, tali aree sono soggette a tassazione.

–   aree scoperte non operative, pertinenze e accessori: queste aree non sono destinate ad attività che generano rifiuti; pertanto, non rientrano nella tassazione Tari.

Il contribuente ha il dovere di dichiarare la destinazione reale di queste aree e di fornire adeguata documentazione che ne attesti l’uso. Nonostante il principio che vede l’Amministrazione comunale responsabile di dimostrare la presenza di una base imponibile per la tassa, questo principio non si applica quando si tratta di ottenere una riduzione dell’area tassabile.

In questo contesto, l’ottenimento di una riduzione o di un’esenzione, anche parziale, dalla tassa è considerato un’eccezione alla regola generale secondo la quale chiunque occupi o detenga immobili nelle zone del territorio comunale è tenuto al pagamento del tributo. Pertanto, spetta al contribuente dimostrare il diritto a tale riduzione o esenzione attraverso una documentazione chiara e precisa.

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