Esenzione Ici: non spetta nel caso di alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a privati cittadini

Nella Sentenza n. 3431 del 6 febbraio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che “in tema di Ici, l’esenzione dall’Imposta che l’art. 7, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 504/1992, prevede per gli immobili posseduti – fra l’altro – dai Comuni (al di fuori del loro territorio), purché ‘destinati esclusivamente ai compiti istituzionali’, presuppone la destinazione diretta ed immediata dell’immobile allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ente Locale, mentre non spetta nel caso di semplice utilizzazione indiretta, con la conseguenza che il beneficio non compete nel caso di alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a privati cittadini, non assumendo, peraltro, alcun rilievo, ai fini dell’esenzione in esame, il fatto che l’attività di locazione di detti alloggi, avente connotati di economicità, sia assistita da una finalità di pubblico interesse”.

Pertanto, l’esenzione Ici opera solo se l’immobile è direttamente ed immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ente Locale, cosa che non si verifica quando il bene venga utilizzato per attività di carattere privato. Inoltre, aggiunge la Suprema Corte che, in linea di massima, in tutti i casi in cui per l’uso del bene si paga un canone, si è al di fuori della norma che prevede l’esenzione e si è nel campo del diritto privato, sicché non sussistono valide ragioni per riconoscere un trattamento di favore. I compiti istituzionali svolti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni possono anche prevedere la possibilità che il privato paghi una somma per un servizio o un beneficio ricevuto, ma in questi casi normalmente le somme hanno una chiara natura pubblicistica ed il rapporto è caratterizzato da elementi di obbligatorietà e di vincolatività.