Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2364 del 31 gennaio 2025
Nella vicenda in esame, è stato presentato un ricorso per Cassazione contro alcune Sentenze relative all’Ici per gli anni dal 2006 al 2011, riguardanti la tassazione di aree edificabili. L’Ente Locale ha accertato l’Imposta su un’area destinata in parte all’edilizia residenziale e in parte a edifici di assistenza per anziani, stabilendo che l’intera superficie fosse imponibile. Il contribuente ha impugnato gli avvisi, sostenendo di avere diritto all’esenzione fiscale poiché non svolge attività commerciale. I Giudici di primo grado hanno accolto il ricorso, riconoscendo l’esenzione anche per le aree destinate alla costruzione di strutture assistenziali. In appello, l’esenzione è stata parzialmente ridotta, limitandola al 70% dell’area edificabile. Il Comune ha quindi proposto ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha stabilito che l’esenzione dall’Ici prevista per gli immobili destinati ad attività assistenziali non può essere applicata automaticamente alle aree edificabili solo perché il Piano regolatore le prevede per tale scopo. L’agevolazione fiscale si riferisce esclusivamente a fabbricati concretamente utilizzati per attività assistenziali o in fase di costruzione con un iter amministrativo già avviato e documentabile. Non è sufficiente che l’area sia semplicemente destinata a questi scopi in via teorica o che vi sia un progetto non ancora attuato, ma è necessario che il contribuente dimostri un utilizzo effettivo o un avanzamento concreto delle operazioni necessarie alla realizzazione della struttura. Inoltre, i Giudici di legittimità hanno ribadito che il requisito oggettivo dell’esenzione, ossia la destinazione dell’immobile all’attività assistenziale, deve essere verificato in concreto e non solo sulla base di documenti urbanistici. Se l’area è solo potenzialmente destinata a un’attività esente, senza alcun avanzamento pratico nella realizzazione della struttura, non è possibile ottenere il beneficio fiscale. La Suprema Corte ha anche chiarito che, qualora una parte dell’area edificabile sia destinata a usi diversi da quelli assistenziali, come l’edilizia residenziale, questa quota non può beneficiare dell’esenzione. Nel caso specifico, i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del Comune, ritenendo che la Sentenza di appello avesse concesso l’esenzione in modo troppo esteso, senza verificare se l’ente contribuente avesse effettivamente avviato lavori o dimostrato un utilizzo concreto delle aree per finalità assistenziali. Poiché il contribuente non aveva ottenuto un permesso a costruire e l’iter amministrativo per la realizzazione delle strutture assistenziali era ancora in corso, mancava un elemento essenziale per poter riconoscere l’esenzione. La Suprema Corte ha quindi affermato che la semplice previsione urbanistica della destinazione assistenziale non è sufficiente, ma è necessario un comportamento attivo e documentabile volto a concretizzare tale destinazione in tempi ragionevoli.