Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25955 del 25 settembre 2024
Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda la questione dell’imposizione dell’Ici su un fabbricato, accatastato come “D/1 opificio”. Si applica il Principio per cui un immobile iscritto al catasto come “rurale” (categorie A/6 o D/10), in base ai requisiti dell’art. 9 del Dl. n. 557/1993, non è soggetto all’imposta. Se, invece, l’immobile è accatastato in una categoria diversa, spetta al contribuente che vuole l’esenzione contestare la classificazione catastale. Allo stesso modo, il Comune, per esigere l’Ici, deve contestare l’attribuzione della categoria catastale rurale.
Nel caso in esame, è stata riconosciuta l’attività agricola della cooperativa, ma non è stata affrontata appieno la questione della categoria catastale e delle norme che richiedono la presentazione di una domanda di variazione catastale entro il termine stabilito, per beneficiare dell’esenzione.
Inoltre, la normativa non prevede il riconoscimento automatico della ruralità in base alla sola autocertificazione. Infine, è stato esaminato se il giudicato formatosi su precedenti Sentenze che riguardavano le annualità 2008 e 2009, con cui si escludeva l’assoggettamento a Ici di un fabbricato rurale, fosse applicabile. Tuttavia, tale giudicato si fonda su elementi variabili, come l’uso agricolo dell’immobile, e non su elementi permanenti come la categoria catastale. Inoltre, in tema di giudicato esterno, l’interpretazione di una norma da parte di un Giudice non vincola un altro Giudice, poiché l’ordinamento italiano non riconosce il principio dello stare decisis.


