Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5445 del 3 gennaio 2025
Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte ha ribadito che l’esenzione dall’Imu per l’abitazione principale è riservata esclusivamente alle persone fisiche che siano proprietarie o titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile e che vi abbiano stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale. Tale principio emerge da una lettura coordinata delle norme di riferimento, in particolare l’art. 9, comma 1, del Dlgs. n. 23/2011, che individua i soggetti passivi dell’imposta, l’art. 13, comma 1, del Dl. n. 201/2011, che richiama tale disposizione nel definire il perimetro di applicazione dell’Imu, e gli artt. 8, comma 3, del Dlgs. n. 23/2011 e 13, comma 2, del Dl. n. 201/2011, che disciplinano l’esenzione per l’abitazione principale. Da questa interpretazione normativa si evince che l’agevolazione è strettamente personale e spetta solo a chi possiede un diritto reale sull’immobile e lo utilizza effettivamente come propria abitazione principale.
I Giudici di legittimità chiariscono che una Società non può beneficiare dell’esenzione, neppure se l’immobile di sua proprietà o su cui ha un diritto reale di godimento viene utilizzato come abitazione da un suo socio o amministratore. Questo perché il beneficio fiscale si basa su un principio fondamentale: la titolarità del diritto e il godimento abitativo devono coincidere nella stessa persona. Di conseguenza, se l’immobile appartiene a una Società, anche se un socio o un amministratore lo utilizza come propria abitazione principale e vi trasferisce la residenza, ciò non è sufficiente per ottenere l’esenzione. La normativa, infatti, esclude espressamente le persone giuridiche da tale beneficio, poiché il diritto di proprietà o di godimento è in capo alla Società e non alla persona fisica che vi risiede. Questa interpretazione ha importanti implicazioni per le imprese e i soggetti giuridici, in particolare le società che possiedono immobili non possono usufruire dell’esenzione Imu, anche se un loro amministratore o socio vi risiede stabilmente, il principio di inscindibilità tra titolarità e godimento rafforza il carattere personale dell’agevolazione, impedendo elusioni o interpretazioni estensive, e in caso di verifica fiscale, se un immobile intestato a una società risulta essere utilizzato come abitazione da un socio o amministratore, l’Imu sarà comunque dovuta, poiché la titolarità del diritto non è in capo alla persona fisica che vi abita.
La decisione della Suprema Corte conferma un’interpretazione rigorosa delle norme sull’Imu, ribadendo che l’esenzione per l’abitazione principale è un’agevolazione strettamente personale, riservata alle persone fisiche e preclusa alle Società. Anche nel caso in cui un socio o un amministratore vi risieda, il beneficio non può essere riconosciuto, poiché la titolarità del diritto reale e il godimento dell’immobile devono appartenere alla stessa persona.
Questa Pronuncia è di particolare rilievo per evitare tentativi di aggiramento della normativa e garantire una corretta applicazione dell’Imu in base ai principi stabiliti dal Legislatore.





