La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7278 del 27 marzo 2014, ha affermato che, in tema di Tarsu, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall’art. 62, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 507/93, per le aree inidonee alla produzione di rifiuti o all’interno della quali si formano rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese.
In tali casi, il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria non si applica al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, in quanto l’esenzione, anche parziale, costituisce un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.




