Esercizio attività commerciale: è ancorato alla perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali

Nella Sentenza n. 6661 del 26 novembre 2018 del Consiglio di Stato, il titolare di una Farmacia aveva ricevuto la comunicazione di dover chiudere l’esercizio per mancanza del certificato di agibilità. I Giudici rilevano che l’agibilità dei locali attesta, non solo la salubrità degli ambienti, ma anche la conformità dell’opera realizzata rispetto al Progetto approvato, chiarendo anche che nel rilascio delle autorizzazioni devono tenersi presente i presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività commerciale si va a svolgere. Il legittimo esercizio dell’attività commerciale è pertanto ancorato, non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi ma anche per la intera sua durata di svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere, con conseguente potere-dovere dell’Autorità amministrativa di inibire l’attività commerciale esercitata in locali rispetto ai quali siano stati adottati provvedimenti repressivi che accertano l’abusività delle opere realizzate ed applicano sanzioni che precludono in modo assoluto la prosecuzione di un’attività commerciale.