Espropriazione per pubblica utilità: rapporti tra Comuni e Iacp

Nella Sentenza n. 255 del 25 marzo 2019 del Cga Sicilia, i Giudici chiariscono che, nei rapporti tra Comuni e Iacp in materia espropriativa, le conseguenze della mancata emanazione del Decreto espropriativo entro il termine di occupazione legittima devono di regola far carico, in via solidale, tanto al delegato quanto all’Ente delegante.

In particolare, i Giudici precisano che le conseguenze della mancata emanazione del Decreto espropriativo entro il termine di occupazione legittima fanno carico:

  1. al delegato, perché proprio su di lui ricade l’onere di armonizzare attività materiale ed attività amministrativa, facendo sì che il Decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e che quindi la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità;
  2. al delegante in quanto, almeno secondo la disciplina della Legge n. 865/1971, l’espropriazione si svolge non solo “in nome e per conto” del Comune, ma più pregnantemente “d’intesa” con questo, sicché è da ritenere che tale Ente non si spogli, con la delega, delle responsabilità relative allo svolgimento della procedura secondo i suoi parametri soprattutto temporali, ma conservi un potere di controllo e di stimolo, il cui mancato o insufficiente esercizio è ragione di responsabilità. Pertanto, in tema di espropriazione di aree da destinare a edilizia economica e popolare sussiste la corresponsabilità dell’Ente delegante e dell’Ente delegato, essa svolgendosi nell’interesse di entrambi, integrando l’occupazione appropriativa un fatto illecito imputabile al delegato alla conduzione della procedura, persino quando l’opera risulti ultimata nel periodo di occupazione legittima, ricadendo su di esso l’onere di attivarsi affinché il Decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità.