Nella Delibera n. 26 dell’8 marzo 2019 della Corte dei conti Abruzzo, viene chiesto un parere in merito all’esatta individuazione delle facoltà assunzionali degli Enti Locali sottoposti al Patto di stabilità. La Sezione chiarisce che un Ente sottoposto al Patto di stabilità interno, fatti salvi gli ulteriori variegati limiti previsti dalla vigente normativa, possa procedere, nel 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno 2018 ai sensi del art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/2014, alla quale si cumula l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio 2016/2018, ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.
Le quote di turn-over disponibili, del triennio precedente, sono quindi quelle relative, per il 2018 alle cessazioni del 2017, per il 2017 alle cessazioni del 2016 e, in ultimo, per il 2016 sulle cessazioni del 2015. Attesa poi la vigenza, nel 2016, dell’art. 3, comma 5-quater del Dl. n. 90/2014, disapplicato dall’art. 1, comma 228 della Legge n. 208/2015 solo per gli anni 2017 e 2018, si potrà utilizzare il 100% della spesa relativa alle cessazioni del 2015, qualora naturalmente siano rispettati i parametri di virtuosità ivi previsti (sul punto tuttavia si vedano le recenti modifiche apportate dall’art. 14-bis del Dl. n. 4/19, introdotto dalla Legge di conversione n. 26/19).