Corte dei conti Emilia-Romagna, Sentenza n. 58 del 28 giugno 2024
Un dipendente comunale è stato accusato di truffa per aver dichiarato falsamente di essere al lavoro durante la pausa pranzo, quando invece si trovava in una pizzeria senza aver registrato l’uscita. Il Tribunale ha riconosciuto che l’assenza era ingiustificata, basandosi sulle prove raccolte e sui registri di presenza, ma ha assolto il dipendente ritenendo che il suo comportamento non fosse abbastanza grave per configurare il reato di truffa. Tuttavia, il Comune ha deciso di sospenderlo dal servizio per 30 giorni. Parallelamente, la Procura contabile ha avviato un procedimento di responsabilità contro il dipendente, chiedendo un risarcimento per il danno economico subìto dal Comune e 1.900 Euro per danno all’immagine, causato dal clamore mediatico che l’episodio aveva suscitato nei media locali. La difesa ha contestato la richiesta di risarcimento per danno all’immagine, ritenendola eccessiva, e ha sottolineato che il danno economico reale era di soli 8,07 Euro, più rivalutazione monetaria e interessi legali. Nonostante queste argomentazioni, la Sezione ha condannato il dipendente a risarcire, sia il danno economico che quello all’immagine, sebbene l’importo richiesto per quest’ultimo sia stato ridotto. I Giudici hanno ritenuto che l’eco mediatica fosse stata amplificata dai media locali, e che il danno all’immagine fosse solo parzialmente attribuibile al dipendente. Infine, la Sezione ha sottolineato l’indipendenza del giudizio contabile da quello penale e ha applicato con rigore le norme previste dall’art. 55-quinquies del Dlgs. n. 165/2001.


