Farmacie comunali: consentita la vendita di “dpi” anche in assenza di imballaggi ma con le dovute cautele igieniche e senza speculazioni

Farmacie comunali: consentita la vendita di “dpi” anche in assenza di imballaggi ma con le dovute cautele igieniche e senza speculazioni

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 96 del 10 aprile 2020 l’Ordinanza 9 aprile 2020 della Protezione civile, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie”.

La Protezione civile ha ritenuto necessario, stante la situazione emergenziale, procedere, nelle more dell’introduzione di successive disposizioni normative in materia, ad un intervento urgente ed indifferibile che regoli la più opportuna distribuzione di “dispositivi di protezione individuale” (“dpi”) da parte delle Farmacie, al fine di garantire altresì la più ampia diffusione di tali dispositivi ai cittadini, nonché di prevenire la costituzione di forme di mercato a vocazione speculativa ai danni dei cittadini stessi.

Viene consentita la vendita al dettaglio di “dpi” da parte delle Farmacie ubicate nell’intero territorio nazionale, anche in assenza degli imballaggi di riferimento, con le opportune cautele igieniche e sanitarie adottate a cura del venditore come descritte nel successivo.

La vendita al dettaglio anche di una sola unità di “dpi” senza imballaggi di riferimento deve prevedere un prezzo inferiore o pari all’importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei “dpi” presenti nella medesima.

Per procedere all’apertura delle confezioni, per le finalità di cui alla presente Ordinanza, ciascuna Farmacia garantisce il rispetto delle corrette operazioni da svolgere nel proprio laboratorio. Nello svolgimento delle attività suesposte, ciascuna Farmacia deve valutare i fattori che garantiscano la preservazione della qualità microbiologica di ciascun “dpi”, al fine di mantenere sotto controllo le fonti di contaminazione. Tra i suddetti fattori vanno considerati il materiale di confezionamento primario, le attrezzature di lavoro utilizzate ed il personale.

Nell’assicurare il rispetto delle necessarie cautele igienico-sanitarie, ciascuna Farmacia provvede altresì all’adozione di misure di precauzione standard da parte del proprio personale, quali:

  • igiene delle mani mediante prodotti idroalcolici oppure lavaggio con acqua e sapone;
  • igiene respiratoria mediante utilizzo di mascherine facciali;
  • guanti;
  • camice.

Per le vendite al dettaglio di cui alla presente Ordinanza, le informazioni previste dal Dlgs. n. 206/2005 e dalla normativa di Settore potranno essere fornite al consumatore con modalità semplificate adottate a cura di ciascuna Farmacia, anche mediante apposizione su un apposito cartello esposto nei Comparti del locale di vendita.

Ciascuna Farmacia, per le operazioni indicate nell’Ordinanza in commento, deve provvedere alla conservazione delle informazioni circa la confezione integra (denominazione, nome del produttore e/o distributore, quantità, data di arrivo e, ove disponibile, numero di lotto) e dell’allestimento (numero confezioni e numero di “dpi” inserite in ciascuna di esse).

Salvo che il fatto costituisce più grave reato, la violazione delle suddette disposizioni viene punita ai sensi dell’art. 650 del Codice penale.


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